Ordinanza sindacale ex art. 50, comma 7-bis, TUEL: illegittima se omessa la comunicazione di avvio, ma nessun risarcimento senza lesione del bene della vita (TAR Calabria n. 1484 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis, TUEL, che introduce un divieto temporaneo di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e alluminio, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti destinatari di effetti diretti, ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990; l’omissione di tale adempimento determina l’illegittimità del provvedimento. L’accertamento della illegittimità non comporta tuttavia, di per sé, il diritto al risarcimento del danno, che richiede la prova della lesione del bene della vita, del nesso causale e della colpa dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 c.c.; il ristoro va escluso quando l’esito del procedimento, anche se correttamente instaurato, non sarebbe stato diverso, potendo l’amministrazione riesercitare il potere con esiti liberi e potenzialmente sfavorevoli. L’ordinanza non contingibile e urgente ex comma 7-bis non richiede i presupposti della contingibilità e urgenza di cui al comma 7 dell’art. 50 TUEL.
Il Fatto
Una società operante nel settore della distribuzione automatica di bevande impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto, sull’intero territorio comunale e per il periodo dal 29 luglio al 27 agosto 2022, nella fascia oraria notturna, il divieto di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine in alluminio. La ricorrente deduceva, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di proporzionalità, la carenza dei presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente e la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento, essendo il provvedimento privo di perdurante efficacia alla data della decisione. Ha tuttavia accertato la sussistenza dell’interesse ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. a ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
Nel merito, il provvedimento è stato qualificato come ordinanza adottata ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis, TUEL, richiamato nel preambolo e corrispondente alla sostanza del potere esercitato, con conseguente irrilevanza dei presupposti della contingibilità e urgenza propri del diverso potere di cui al comma 7. Il Tribunale ha escluso i vizi di genericità dell’oggetto del divieto, di difetto di istruttoria, di eccesso di potere e di violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, valorizzando i precedenti analoghi e la limitazione temporale e merceologica della misura.
Il Collegio ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle garanzie partecipative, richiamando il principio per cui l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto testualmente dal comma 7-bis, è obbligo di carattere generale ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990, estensibile anche alle ordinanze del comma 7. Ha pertanto accertato l’illegittimità dell’atto sotto tale profilo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR ne ha escluso la fondatezza, non essendo il diritto al ristoro una conseguenza automatica dell’illegittimità accertata. La carenza dell’adempimento formale non aveva inciso sull’esito del procedimento: anche se la comunicazione fosse stata effettuata, l’esito non sarebbe stato diverso, attesa la correttezza sostanziale dell’esercizio del potere e la prevalenza dell’interesse alla tutela della pubblica incolumità. La società era inoltre edotta degli intendimenti comunali per effetto delle analoghe determinazioni assunte nelle annualità precedenti.
Nota della Redazione
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