Interesse al ricorso e vicinitas: non basta abitare nel condominio (TAR Piemonte n. 1554 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera vicinitas tra l’immobile del ricorrente e quello oggetto della segnalazione non è sufficiente a fondare l’interesse al ricorso avverso l’atto con cui il Comune archivia il procedimento di abuso edilizio. Incombe sul ricorrente la dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo dell’opera contestata e la puntuale allegazione, anche in termini solo potenziali, del pregiudizio concretamente derivante dalla destinazione d’uso del bene. L’interesse a evitare forme di abusivismo condominiale, privo di qualsiasi valutazione del pregiudizio sofferto, si riduce a una mera richiesta di constatazione dell’illegittimità dell’atto e non soddisfa il requisito dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il difetto di interesse ad agire determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in un edificio condominiale, ha diffidato il Comune segnalando presunti abusi edilizi riguardanti il condominio di cui fa parte la sua abitazione. Con riferimento a un magazzino/deposito riconducibile al controinteressato, il Comune ha risposto escludendo un cambio di destinazione urbanisticamente rilevante, per assenza di passaggio ad altra categoria funzionale ai sensi dell’art. 23 ter del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 8 della L.R. n. 19/1999.

Avverso tale atto la ricorrente è insorta, deducendo varie censure. Si è costituito il controinteressato. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 30 giugno 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la vicinanza tra l’abitazione della ricorrente e quella del controinteressato, situate nel medesimo edificio condominiale. Non risulta invece la lesione arrecata dall’atto impugnato, ovvero dal cambio di destinazione contestato, come palesato d’ufficio in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

Ai fini dell’interesse ad agire occorre che sia comprovata l’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che è funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Nel caso di specie, dalle allegazioni dell’interessata non emergono i pregiudizi concretamente derivanti dalla diversa destinazione d’uso del locale, non prospettati nemmeno in via meramente potenziale.

Il presupposto dell’interesse al ricorso non risulta sufficientemente precisato, rinvenendosi la sola vicinitas e, di conseguenza, la distinta condizione della legittimazione a ricorrere. Sotto questo profilo, l’interesse a evitare forme di abusivismo nel contesto condominiale assume la valenza di una mera richiesta di constatazione circa l’illegittimità dell’atto, scevra da qualsiasi valutazione sul pregiudizio sofferto, in contrasto con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 2022.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non essendo sufficiente a fondare l’interesse al ricorso la mera vicinitas, incombe sulla parte ricorrente la dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo in cui è stata realizzata l’opera che si assume abusiva, unitamente alla puntuale allegazione e alla prova della lesione subita, anche solo in termini eventuali o potenziali, come affermato tra le altre da Cons. Stato, IV, n. 7433 del 2024.

La ricorrente invoca un interesse qualificato all’osservanza delle norme urbanistiche e al corretto assetto del territorio, in qualità di proprietaria di un’unità immobiliare nel medesimo stabile, ma non prospetta alcun pregiudizio derivante dall’utilizzo del locale magazzino/deposito. Il fatto che sia impugnato un atto di archiviazione avviato su sua istanza non identifica di per sé un effetto lesivo. Tali considerazioni preliminari consentono di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del controinteressato. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto dell’interesse ad agire, con condanna della ricorrente alle spese in favore del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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