Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per inerzia del Comune (TAR Lazio n. 3330 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, a norma dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inerzia dell’ente locale, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su due pronunce del giudice ordinario: la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II civile, n. 6182/2018 del 23/03/2018, che aveva condannato il Comune al pagamento di una somma di denaro oltre interessi e spese, e la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5871/2019 del 27/09/2019, che aveva respinto l’appello e confermato la prima, liquidando ulteriori spese processuali.
Entrambi i titoli sono stati notificati al Comune presso la sede reale, muniti di formula esecutiva. Il giudicato risulta accertato da certificazione della cancelleria. Lamentando la perdurante inerzia dell’amministrazione, la società chiede l’ottemperanza e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare la praticabilità del rito di ottemperanza. L’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario: vi rientrano i titoli azionati, divenuti definitivi come attestato dalla certificazione della cancelleria, prodotta in ossequio all’art. 114, comma 2, c.p.a.
Quanto ai presupposti dell’esecuzione, le pronunce sono state notificate al Comune presso la sua sede reale, ciascuna munita di formula esecutiva. Sussistono pertanto i requisiti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni: l’azione esecutiva verso la P.A. debitrice non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Il Collegio rileva altresì la regolarità in rito del ricorso, notificato e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini stabilito per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Nel merito, non risulta che il Comune abbia corrisposto le somme riconosciute. La mancata costituzione non esonera l’ente dall’obbligo di produrre gli atti e i documenti della controversia, ex art. 42 c.p.a., come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il ricorso è dunque fondato e va accolto.
Il giudice ordina al Comune di provvedere, ove non abbia già adempiuto, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con piena facoltà di adottare gli atti necessari e di fare salvi gli effetti delle attività eventualmente già svolte dall’ente. Il compenso dell’ausiliario è posto a carico del Comune, con richiamo alla giurisprudenza contabile secondo cui tale compenso costituisce danno erariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.