L’avviso orale non richiede condanne definitive: basta un quadro indiziario grave (TAR Calabria n. 1485 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore, misura di prevenzione non penale di natura cautelare, non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale né l’esistenza di fatti integranti reato, potendo fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria che rivelino una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è immune da difetto di motivazione quando richiami il quadro indiziario complessivo, senza necessità di confutazione analitica di ogni deduzione. Gli elementi presuntivi di pericolosità sociale vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto: pronunce sopravvenute favorevoli non determinano illegittimità sopravvenuta. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista operante nel settore ambientale, impugnava il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso l’avviso orale emesso dal Questore, nonché il successivo provvedimento questorile che, rilevato un errore materiale, aveva annullato l’avviso nella sola parte concernente le frequentazioni con soggetti pregiudicati, confermandolo nel resto. Il ricorrente deduceva il difetto di motivazione del rigetto prefettizio e l’insussistenza dei presupposti, rilevando che i reati contestati erano stati in parte definiti con sentenza di assoluzione, in parte archiviati e in parte ancora pendenti, senza alcuna condanna definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito le coordinate ermeneutiche dell’avviso orale, sottolineandone la finalità preventiva: l’esercizio del potere e il giudizio di pericolosità non richiedono l’accertamento della responsabilità penale, potendo basarsi su elementi anche solo indiziari, purché circostanziati, idonei a far ritenere una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. La discrezionalità dell’Amministrazione è ampia e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tar ha escluso il vizio, rilevando che il decreto prefettizio richiamava i numerosi fatti di rilievo penale a carico del ricorrente, delineando un quadro indiziario grave. La nota della Questura elencava molteplici deferimenti per violazioni ambientali e reati connessi, dal taglio abusivo di piante in zone vincolate alla distruzione di habitat, dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche alla falsità ideologica.
La circostanza che solo alcuni fatti avessero condotto a condanna non inficiava la legittimità dell’atto: le pronunce assolutorie prodotte risultavano fondate sulla formula “perché il fatto non sussiste” solo in alcuni casi, mentre altre erano basate sulla particolare tenuità del fatto o sulla prescrizione. In ogni caso, gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione del provvedimento, senza che pronunce sopravvenute favorevoli possano determinarne l’illegittimità sopravvenuta.
Né rilievo dirimente è stato attribuito all’errore materiale sulle frequentazioni con pregiudicati, prontamente corretto dalla Questura: il compendio degli altri elementi era di per sé sufficiente a giustificare la misura. La natura cautelare dell’avviso, volto a prevenire condotte più gravi, rendeva coerente l’adozione del provvedimento sulla base del solo quadro indiziario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.