Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e documentazione reddituale inattendibile (C.G.A.R.S. n. 416 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, ove il destinatario del preavviso di rigetto abbia presentato osservazioni e l’Amministrazione non le accolga, quest’ultima non è tenuta a inviare un nuovo preavviso, ma solo a dare ragione del mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale, indicando eventuali ulteriori motivi ostativi. L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 va quindi interpretato nel senso che la garanzia procedimentale si esaurisce con la motivazione del diniego. Le molteplici irregolarità fiscali e contributive accertate, non sanate né smentite dalle produzioni documentali, rendono inattendibile la documentazione reddituale e legittimano il diniego. La presenza di legami familiari non impedisce il rigetto quando la documentazione prodotta sia falsa o inattendibile.

Il Fatto

La cittadina straniera aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Questore di Caltanissetta aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego, adottato l’8 giugno 2024 e notificato il 17 giugno 2024, si fondava su plurime irregolarità fiscali e contributive e sull’inattendibilità della documentazione reddituale.

Il TAR, con sentenza in forma semplificata del 26 settembre 2024, aveva respinto il ricorso. La soccombente ha proposto appello davanti al C.G.A.R.S., reiterando i motivi già dedotti in primo grado e chiedendo la riforma e la sospensione cautelare. La Sezione, con ordinanza n. 10 del 21 gennaio 2025, ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma anzitutto sulla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La tesi dell’appellante era che, avendo prodotto nuova documentazione in sede procedimentale, l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere un nuovo preavviso di rigetto. La Corte respinge la censura sul piano letterale: la norma prevede che, in caso di osservazioni non accolte, il responsabile del procedimento dia ragione del mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale, indicando i soli motivi ostativi ulteriori.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha correttamente applicato la previsione, riproducendo le osservazioni e disattendendole con motivazione articolata: mancata produzione del bilancio 2023; posizione debitoria INPS di rilevante importo; omessa presentazione delle buste paga dei dipendenti da giugno 2023 a febbraio 2024; discordanze tra il nuovo modello reddituale e quello precedente; dichiarazioni fiscali liquidate come irregolari e debiti verso il Fisco.

Quanto al secondo e al terzo motivo, scrutinati congiuntamente, il Collegio condivide il percorso del primo giudice. L’Amministrazione ha accertato che il nuovo modello PF2023 attestava ricavi e costi difformi rispetto ai dati precedenti e non riscontrati in banca dati INPS, così confermando l’inattendibilità della documentazione. Le irregolarità fiscali e contributive non sono state né sanate né smentite dalle produzioni procedimentali. Il motivo sulla pretesa non ostatività della condanna penale è respinto perché il provvedimento è plurimotivato e la condanna è stata richiamata solo a sostegno della valutazione complessiva.

Il quarto e il quinto motivo, infine, attengono alla mancata valutazione del caso concreto, dei legami familiari e all’asserita violazione dell’art. 8 della CEDU. La Corte richiama il principio per cui la produzione di documenti falsi o di false attestazioni legittima il diniego indipendentemente dai legami familiari, osservando che la situazione personale è stata adeguatamente valutata nel provvedimento, essendo la quasi totalità dei componenti del nucleo familiare priva di regolare titolo di soggiorno. L’appello è dichiarato infondato e respinto, con compensazione delle spese per la limitata attività defensionale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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