Daspo sportivo: sospensione per difetto di istruttoria e motivazione (Tar Calabria n. 187 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, l’ordinanza del giudice amministrativo è assistita dal requisito del fumus boni iuris quando l’atto impugnato, come il daspo sportivo ex art. 6 della legge n. 401/1989, appaia prima facie viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento che incida su un interesse qualificato, quale il diritto al lavoro del destinatario, deve dare conto delle ragioni per cui la ricostruzione dei fatti presa a base della decisione prevalga su quella emergente da altri atti, come le annotazioni delle Forze dell’ordine intervenute sul luogo. La mancata collaborazione dell’amministrazione resistente all’ordine istruttorio del Collegio, con il parziale deposito della sola documentazione favorevole alla propria tesi, rafforza la prognosi di fondatezza del ricorso e legittima la sospensione dell’efficacia dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, allenatore di una compagine calcistica dilettantistica, impugnava il provvedimento con cui il Questore gli aveva fatto divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il divieto traeva origine dagli eventi verificatisi l’8 febbraio 2026 presso lo stadio comunale, allorché un giocatore della squadra, nel tentativo di difendere il proprio allenatore, aveva colpito con una manata un avversario.

Nella prima fase cautelare, il Collegio aveva disposto un’istruttoria, onerando la Questura del deposito degli atti indicati nel provvedimento impugnato, tra cui l’annotazione di polizia giudiziaria e le sommarie informazioni raccolte. L’amministrazione, tuttavia, depositava solo parzialmente la documentazione richiesta, omettendo gli atti decisivi per la ricostruzione dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto la domanda cautelare assistita dal requisito del fumus boni iuris, rilevando come il provvedimento impugnato sembri basarsi esclusivamente sul contenuto del referto arbitrale, senza spiegare le ragioni per cui non sia stata valutata la ricostruzione dei fatti emergente dalle annotazioni delle Forze dell’ordine intervenute. Tale carenza integra, allo stato, un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Collegio ha inoltre valorizzato il comportamento processuale dell’amministrazione che, nonostante l’ordinanza istruttoria, aveva prodotto solo quattro documenti, omettendo quelli potenzialmente favorevoli al ricorrente. La documentazione depositata da quest’ultimo, in particolare l’annotazione di polizia giudiziaria, confermava la versione difensiva, evidenziando la natura reattiva del gesto del giocatore.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha ritenuto sussistente in quanto il daspo incide direttamente sul diritto al lavoro dell’allenatore, impedendogli di svolgere la propria attività professionale in occasione delle manifestazioni sportive.

Alla luce di tali valutazioni, la domanda cautelare è stata accolta con sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Il Collegio ha altresì reiterato l’ordine istruttorio in vista dell’udienza di merito, fissata al 10 febbraio 2027, onerando la Questura del deposito degli atti entro dieci giorni dalla comunicazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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