Tatuaggio visibile con l’uniforme: irrilevante la rimozione in corso (Cons. Stato n. 10384 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme integra autonoma causa di non idoneità, a prescindere dall’entità e dal contenuto del segno. Il riferimento alla natura deturpante o al contenuto indice di personalità abnorme costituisce distinta e ulteriore fattispecie, rispetto alla quale soltanto opera il requisito della visibilità quale presupposto. In presenza di un tatuaggio visibile con l’uniforme l’Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità: essa è chiamata a un mero accertamento tecnico di copertura del segno da parte delle divise, senza valutazioni sul decoro o sull’immagine dell’istituzione. Ai fini dell’esclusione è sufficiente la visibilità del tatuaggio al momento dell’accertamento dei requisiti fisici, dovendosi avere riguardo al termine di presentazione della domanda. Il processo di rimozione in corso non assume rilievo, ove non sia concluso o non abbia fatto venire meno la visibilità del segno.

Il Fatto

Il candidato a un concorso di assunzione in Polizia veniva escluso dalla procedura selettiva perché la Commissione medico-legale riscontrava un tatuaggio in fase di rimozione sulla faccia interna del braccio destro, di considerevole dimensione, ritenuto visibile con l’uniforme. L’esclusione si fondava sulla previsione della tabella 1 allegata al d.m. 30 giugno 2003, n. 198, punto 2, lettera b).

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, valorizzando la collocazione del segno in una parte del corpo non visibile all’esterno neanche con l’uniforme ginnica estiva e ravvisando un difetto di istruttoria nel giudizio della Commissione. Il Ministero dell’interno proponeva appello, sostenendo che la Commissione avesse correttamente applicato la tabella, avendo fatto indossare al candidato i capi dell’uniforme e avendo accertato la visibilità del tatuaggio con la divisa operativa d’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la struttura della fattispecie normativa. La tabella 1 del d.m. n. 198/2003, al punto 2, lettera b), contempla i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme. Il richiamo alla natura deturpante o al contenuto indice di personalità abnorme individua una fattispecie distinta, rispetto alla quale soltanto si prescinde dal requisito della visibilità. Ne deriva che, per la prima ipotesi, è la mera presenza del segno in parte non coperta dall’uniforme a giustificare il giudizio di non idoneità.

La distinzione incide sulla natura dell’accertamento richiesto all’Amministrazione. Il Collegio ribadisce che l’Amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità: deve solo prendere atto degli esiti di un accertamento tecnico sulla copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise, dovendosi a tal fine considerare tutti i tipi di uniforme utilizzati o utilizzabili. Resta estranea ogni valutazione sul nocumento all’immagine o al decoro della divisa, richiamando sul punto il consolidato orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 9583 del 2022 e di sez. IV, n. 4305 del 2018.

Quanto ai tatuaggi in rimozione, la giurisprudenza maggioritaria nega rilievo al processo in atto: occorre che la rimozione sia conclusa o comunque in stadio tale da far venire meno la visibilità. Il criterio temporale di riferimento è quello del termine di presentazione della domanda, a garanzia della par condicio tra i candidati. Il Collegio richiama anche Cons. Stato, sez. IV, n. 4925 del 2021, secondo cui la prova in concreto con i singoli capi dell’uniforme, inclusa la maglietta tipo “polo”, è rimessa alla scelta discrezionale dell’Amministrazione, ove ritenuta necessaria.

Il giudice di primo grado ha disatteso tali principi sotto tre profili: ha preteso, in aggiunta alla visibilità, la natura deturpante del segno o la lesione del decoro; ha attribuito rilievo alla rimozione in corso; ha negato la sussistenza della condizione ostativa al momento della visita, trascurando la documentazione fotografica depositata dall’Amministrazione, dalla quale il tatuaggio risultava ancora ben distinguibile per forma e dimensione con la divisa operativa durante il normale movimento. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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