Carenza di fumus per carente contestazione e assenza di conflitto di interessi (TAR Calabria n. 183 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’istanza di sospensione del provvedimento amministrativo va rigettata per carenza del fumus boni iuris allorché il ricorrente non abbia formulato specifiche censure avverso le criticità accertate in sede di sopralluogo e non sia riscontrabile, nei limiti della sommarietà cautelare, un vizio di legittimità del provvedimento impugnato. La mera pendenza di rapporti contenziosi tra l’ente ricorrente e l’amministrazione e l’erronea indicazione della data del sopralluogo, in quanto errore materiale, non integrano un’ipotesi di conflitto di interessi idoneo a inficiare la legittimità del provvedimento stesso.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale operante nel settore socio-sanitario impugnava dinanzi al TAR Calabria il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 4677 del 24.3.2026 e la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 133 del 5.2.2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La società aveva presentato istanza per l’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria, chiedendo in subordine, a seguito dell’esito negativo di un precedente sopralluogo, l’autorizzazione per un numero di posti letto compatibile con la superficie disponibile. L’amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo la struttura non conforme ai requisiti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, demandata alla fase di merito la disamina delle eccezioni di rito, ha ritenuto carente il fumus boni iuris alla luce di una valutazione sommaria degli elementi addotti dalla ricorrente. In primo luogo, il Collegio ha rilevato l’assenza di specifiche disposizioni normative che impongano all’amministrazione di inserire nel corpo del provvedimento i riferimenti a nominativi, criteri di nomina e qualifiche professionali dei membri dell’organo di verifica, aspetti peraltro non oggetto di specifica censura da parte della ricorrente.
Quanto alla dedotta ipotesi di conflitto di interessi, il Tribunale ha chiarito che la mera pendenza di rapporti contenziosi tra l’ente ricorrente e l’Azienda Sanitaria Provinciale ovvero la sussistenza di pronunce giudiziarie tra le parti non risultano idonee a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato. Parimenti, l’erronea indicazione della data del sopralluogo del 30.5.2026 è stata qualificata come mero errore materiale, inidoneo a viziare il provvedimento, considerato che il responsabile della struttura era presente al sopralluogo senza sollevare riserve.
Nel merito delle criticità riscontrate, il Collegio ha ritenuto che il sopralluogo del 15.1.2026 rientrasse nella pertinenza istituzionale dell’ASP, esercitata tramite le Commissioni di verifica di cui all’art. 12 della l.r. n. 24/2008 e all’art. 12 del DCA n. 81/2016. Tale verifica faceva seguito alla nota del 3.11.2025 con cui la ricorrente aveva rimodulato l’istanza originaria, ed era volta ad accertare l’assentibilità dell’istanza come modificata. Dalla disamina del verbale di sopralluogo sono emerse plurime e significative criticità, interessanti la struttura e le dotazioni nel loro complesso, ritenute idonee a giustificare la reiezione dell’istanza stessa.
Il Tribunale ha inoltre escluso profili di irragionevolezza nella decisione dell’amministrazione di non accordare una proroga, considerati gli specifici impegni assunti con il DCA n. 7/2025 quanto a modalità e tempistiche per la cessazione dell’impropria modalità di gestione mista, in un periodo transitorio che onerava le strutture private della presentazione dell’istanza di autorizzazione. Quanto al decreto dirigenziale regionale, il Collegio ha rilevato che lo stesso dà conto della presentazione delle osservazioni, ritenute non pertinenti, e che dalla loro disamina le stesse non investono, se non in minima parte, le criticità sollevate in sede di sopralluogo.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di fase in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 800,00 per ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
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Nota della Redazione
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