Payback dispositivi medici cessazione materia contendere dopo versamento 25 per cento (TAR Lazio n. 3943 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Il versamento integrale di tale quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della regione o provincia autonoma, del provvedimento di accertamento del pagamento. Le spese di lite sono compensate, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano con cui erano stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 2022 e l’intesa in Conferenza permanente del 28 settembre 2022. Con motivi aggiunti la società impugnava anche il successivo decreto provinciale del 2023, che aveva quantificato i nuovi importi del payback per i medesimi esercizi.
Nel corso del giudizio, la ricorrente provvedeva al pagamento della quota ridotta del 25 per cento e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Provincia depositava in atti il decreto di approvazione dell’elenco delle ditte fornitrici che avevano versato tale importo, comprendente la società ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha introdotto una definizione agevolata del contenzioso sul payback dei dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018. La norma prevede che il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il meccanismo processuale è rigoroso: decorso il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, le regioni e le province autonome accertano il versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicandoli senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. È tale comunicazione che determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale sottolinea come la pronuncia di cessazione non possa essere emessa in via automatica per effetto della sola richiesta di parte o del pagamento effettuato. Essa presuppone la comunicazione, al Tribunale, da parte dell’ente territoriale, del provvedimento di accertamento del pagamento dell’importo dovuto. La norma configura dunque un onere procedimentale in capo all’amministrazione, funzionale a dare certezza oggettiva all’avvenuta definizione del rapporto.
Nel caso concreto, la Provincia autonoma ha depositato in atti il decreto recante approvazione dell’elenco delle ditte fornitrici che avevano versato la quota del 25 per cento per gli anni 2015-2018, tra le quali figura la ricorrente. Soddisfatta tale condizione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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