Divieto non rimosso impedisce nomina a guardia giurata (TAR Sicilia n. 1723 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata e il rilascio della licenza di porto d’armi a tassa ridotta presuppongono requisiti soggettivi di buona condotta e piena affidabilità particolarmente rigorosi, in ragione della delicatezza delle funzioni di vigilanza armata. Il giudizio demandato all’Autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e prognostica e non presuppone l’accertamento di responsabilità penali, potendo fondarsi su fatti considerati nella loro dimensione storica anche se non sfociati in condanna. Nel valutare una nuova istanza, la Prefettura deve tenere conto della perdurante efficacia di un precedente decreto interdittivo, confermato in sede giurisdizionale e mai annullato o revocato, quale elemento centrale del quadro conoscitivo. La sentenza di patteggiamento non ha efficacia automaticamente ostativa, ma può concorrere al giudizio unitario se l’Amministrazione ne dia autonoma e adeguata valutazione.
Il Fatto
Con ricorso notificato il 24 settembre 2025 un dipendente di un istituto di vigilanza privata ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Palermo ha respinto l’istanza di nomina a guardia particolare giurata e di rilascio della licenza di porto d’armi a tassa ridotta in suo favore, con contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il diniego si fondava su una condanna irrevocabile del 2009 per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), già posta a base di un precedente decreto interdittivo del 2010 confermato dal giudice amministrativo e tuttora non rimosso, nonché sul coinvolgimento in un procedimento penale del 2013 per i reati di cui agli artt. 580 e 644 c.p., poi definito con archiviazione. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del potere interdittivo, la valorizzazione di un patteggiamento a pena sospesa e di un’archiviazione, e l’omessa audizione personale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Tribunale muove dalla premessa che la qualifica di guardia particolare giurata e la connessa licenza d’armi sono autorizzazioni di polizia disciplinate dagli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S., che richiedono un soggetto di specchiata condotta e piena affidabilità, chiamato a esercitare funzioni di rilievo pubblicistico con disponibilità di armi.
In tale ambito il potere prefettizio è ampiamente discrezionale e il giudizio sull’affidabilità non esige l’accertamento di una concreta pericolosità sociale: può fondarsi su circostanze sintomatiche, purché adeguatamente valorizzate nel quadro prognostico. Il sindacato del giudice resta circoscritto alla manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il fulcro della decisione è però un altro. Il ricorrente è tuttora destinatario del precedente decreto prefettizio di diniego, confermato con sentenza e mai annullato, revocato o rimosso: tale circostanza assume rilievo autonomamente significativo. Alla Prefettura si imponeva quindi una particolarmente rigorosa verifica circa l’eventuale sopravvenuto recupero dell’affidabilità.
La condanna del 2009, benché pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. con pena sospesa, non resta estranea alla valutazione: dopo la riforma Cartabia il patteggiamento non è più automaticamente equiparato alla condanna per gli effetti extrapenali, ma l’Amministrazione può valutare tutti gli elementi ritualmente acquisiti, purché senza efficacia automaticamente ostativa.
Analogamente, l’archiviazione del procedimento del 2013 non determina di per sé l’irrilevanza amministrativa delle circostanze emerse nelle indagini, poiché il giudizio di affidabilità ha natura preventiva e non presuppone responsabilità penali. Nel caso concreto la Prefettura ha valorizzato il solo coinvolgimento, senza attribuirgli valore decisivo.
Non sussiste infine difetto di istruttoria: l’Amministrazione ha acquisito le informazioni di polizia, comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e valutato le deduzioni difensive. Quanto all’audizione personale, essa ha carattere eventuale e il contraddittorio è stato comunque assicurato mediante l’accesso agli atti e la memoria. Il ricorso è rigettato, con salvezza degli atti impugnati e condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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