Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e cessata materia del contendere per sopravvenienze satisfattive (TAR Campania n. 1368 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione, in pendenza del giudizio avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, proceda in via di autotutela al ripristino dell’istanza sul portale dedicato e, all’esito della verifica dei requisiti economico-aziendali del datore di lavoro, definisca positivamente la procedura, consegnando il kit postale necessario al rilascio del permesso di soggiorno, l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di esito pienamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio, con compensazione delle spese di lite in ragione della celere definizione della controversia.

Il Fatto

Un cittadino marocchino impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, rappresentava di aver provveduto in via di autotutela al ripristino sul portale dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno oggetto del provvedimento impugnato, nonché di aver interessato l’ITL per la verifica dei requisiti economico-aziendali in capo al datore di lavoro. La Sezione, con ordinanza collegiale, assegnava alle parti il termine per fornire documentati aggiornamenti in relazione al buon esito della procedura, ai fini di un’eventuale declaratoria di cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, all’esito delle sopravvenienze rappresentate dall’amministrazione, ha rilevato come la procedura avesse avuto positiva definizione, con conseguente consegna del kit postale contenente il modello necessario al rilascio del permesso di soggiorno in favore del lavoratore. A seguito della convocazione per l’acquisizione delle impronte digitali, l’interessato risultava in attesa della consegna del titolo di soggiorno.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare la cessata materia del contendere, in ragione dell’effetto pienamente satisfattivo dell’interesse dedotto in giudizio, sul quale era stato espresso il consenso del difensore del ricorrente nel corso dell’udienza camerale, con conseguente compensazione delle spese di lite.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza in tema di sopravvenuta carenza di interesse, allorché il provvedimento impugnato perda ogni efficacia lesiva a seguito dell’attività di autotutela dell’amministrazione e dell’esito satisfattivo della procedura amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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