Accesso ai documenti concorsuali e interesse differenziato (TAR Puglia n. 41 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto solo a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Nell’ambito di una procedura concorsuale, il candidato collocato in una posizione non utile non ha interesse alla conoscenza della domanda di partecipazione, con i relativi titoli di riserva, di un altro candidato che abbia conseguito un punteggio superiore, atteso che tale conoscenza non potrebbe produrre alcun effetto sulla sua posizione in graduatoria. La mancanza di un interesse differenziato rende la domanda di accesso inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato al concorso pubblico per la classe di concorso B006 – Laboratorio di odontotecnica – indetto con DD n. 2575 del 6 dicembre 2023, aveva ottenuto un punteggio di 172 punti, senza collocarsi in posizione utile. Con istanza del 18 novembre 2024, aveva chiesto l’ostensione di numerosi documenti, tra cui la domanda di partecipazione dei candidati vincitori e le relative schede di valutazione. L’Amministrazione aveva fornito un riscontro parziale, trasmettendo in data 15 gennaio 2025 la documentazione richiesta, ma oscurando la sezione “Titoli di riserva” della domanda di un candidato controinteressato. Nelle more del giudizio, il ricorrente, divenuto primo degli idonei non vincitori, aveva circoscritto la propria richiesta alla sola ostensione integrale e non omissata di tale documento.

L’Amministrazione resisteva, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che il candidato, il cui documento era stato oscurato, aveva conseguito un punteggio complessivo di 180,50, superiore a quello del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alla gran parte della documentazione richiesta, in quanto in parte già ostesa dall’Amministrazione e in parte non più richiesta dallo stesso ricorrente. L’unica eccezione era rappresentata dalla domanda di partecipazione non omissata del candidato controinteressato.

Con riferimento a tale residua richiesta, il TAR ha affermato che il ricorrente difetta di un interesse diretto e concreto alla conoscenza dei titoli di riserva del candidato che lo precede in graduatoria. La circostanza che tale candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di 180,50, superiore ai 172 punti del ricorrente, rende la posizione di quest’ultimo insuscettibile di essere modificata dall’esito dell’accesso richiesto.

Il Tribunale ha quindi precisato che l’accesso ai documenti concorsuali non può essere utilizzato come strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione, ma richiede una dimostrazione specifica della lesione della propria posizione giuridica. Nel caso di specie, l’interesse al controllo dei titoli di riserva del vincitore non era correlato a una concreta utilità per il ricorrente, il quale non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla conoscenza di tali dati, considerata la distanza di punteggio.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di accesso è stata dichiarata inammissibile in relazione all’unico documento residuo, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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