Revoca del nulla osta al lavoro: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 1367 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consegue alla constatazione che, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia adottato un nuovo provvedimento che rinnova l’assetto di interessi lesivo, rendendo l’atto originariamente impugnato non più idoneo a produrre effetti autonomamente lesivi. L’atto sopravvenuto, ancorché di contenuto analogo, non determina la cessazione della materia del contendere, ma la carenza di interesse alla decisione se la nuova determinazione è stata adottata all’esito di una rinnovata istruttoria e risulta autonomamente impugnabile dal ricorrente. La compensazione delle spese di lite e l’irripetibilità del contributo unificato costituiscono il corollario processuale di tale esito, in assenza di elementi di soccombenza virtuale accertabili in rito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, su istanza della società datrice di lavoro, per motivi lavorativi. A fondamento del gravame, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di autotutela, contestandone i presupposti e l’iter procedimentale seguito dall’amministrazione.
Nelle more del giudizio, la Prefettura ha comunicato di aver avviato un procedimento di autotutela, convocando il legale rappresentante dell’azienda per il deposito della documentazione necessaria all’istruttoria, finalizzata alla riapertura dello slot sull’applicativo informatico e alla conseguente eventuale adozione di un provvedimento in favore del lavoratore. All’esito di tale rinnovata istruttoria, l’amministrazione ha tuttavia emesso un nuovo decreto di revoca del nulla osta, avverso il quale il ricorrente ha proposto un separato ricorso, iscritto nel registro generale di questo Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevata la natura breve del giudizio e verificata la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata, ha scrutinato la questione preliminare concernente la persistenza dell’interesse alla decisione. La circostanza che la Prefettura abbia adottato, in corso di causa, un nuovo decreto di revoca, emanato all’esito di una procedura di autotutela accompagnata da una rinnovata istruttoria, ha indotto il Collegio a ritenere che l’atto originariamente impugnato non sia più in grado di produrre effetti lesivi autonomi e attuali nei confronti del ricorrente.
L’adozione di un atto sopravvenuto, che replica il contenuto dispositivo di quello gravato ma si fonda su un nuovo iter procedimentale, determina, infatti, uno spostamento dell’oggetto della controversia. Il ricorrente conserva la possibilità di coltivare la propria domanda di annullamento avverso la determinazione più recente, che costituisce l’unico provvedimento idoneo a ledere attualmente la sua sfera giuridica. Ne consegue che, in assenza di contrarie deduzioni e alla luce delle allegazioni dell’amministrazione, non risulta ravvisabile alcun interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia di merito sull’atto originario.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando integralmente le spese di lite tra le parti e statuendo l’irripetibilità del contributo unificato. In applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha disposto l’oscuramento delle generalità delle persone menzionate nel provvedimento, essendo il ricorso soggetto a obblighi di anonimizzazione.
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Nota della Redazione
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