OTTEMPERANZA E COMMISSARIO AD ACTA NELL’ACQUISIZIONE SANANTE (TAR Campania n. 1369 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo avverso l’inerzia del commissario ad acta è ammissibile laddove sia volto a censurare la mancata esecuzione del giudicato, ma non può essere utilizzato per ampliare l’oggetto della decisione da eseguire, introducendo domande nuove, come quelle relative a interessi o alla penalità di mora, non contemplate nel titolo esecutivo. Le determinazioni assunte dal commissario ad acta, se non tempestivamente impugnate, diventano definitive e il giudice dell’ottemperanza non può modificarne il contenuto, ma deve disporne l’esecuzione coattiva, anche sostituendosi all’ente inadempiente. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando ricorrano ragioni ostative connesse alla situazione finanziaria dell’ente debitore, alla ridotta popolazione e alla necessità di preservare gli equilibri di bilancio. La domanda di pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nella determinazione commissariale, essendo relativa a una pretesa sopravvenuta, va proposta con autonoma azione dinanzi al giudice competente.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza n. 3433/2022 del TAR Salerno, che aveva condannato il Comune alla reintegra nel possesso di alcuni suoli e al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima. A seguito del mancato adempimento, con sentenza n. 1787/2023 il Tribunale aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza, nominando commissario ad acta il Prefetto di Salerno, che ha poi delegato le funzioni a un proprio funzionario.

Il commissario, con determinazione del 27.3.2026, ha disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, determinando l’indennità complessiva e ordinando al Comune di provvedere al deposito o al pagamento entro trenta giorni. Il Comune, rappresentando difficoltà di bilancio, ha chiesto una dilazione in tre rate, mentre i ricorrenti hanno proposto reclamo per l’inerzia dell’ente e del commissario, chiedendo anche interessi e penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che il reclamo non contesta la quantificazione delle somme, ormai cristallizzate nella determinazione commissariale, ma censura esclusivamente l’inerzia nell’esecuzione del giudicato.

Nel merito, la domanda volta a far valere pretese ulteriori rispetto a quelle oggetto del giudicato è stata dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha osservato che né il ricorso introduttivo dell’ottemperanza né la sentenza n. 1787/2023 contenevano statuizioni relative a interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. o alla penalità di mora. Trattandosi di pretesa sopravvenuta, sorta solo dopo la determinazione commissariale, essa va veicolata con un’autonoma azione dinanzi al giudice competente, non potendo trovare spazio nell’incidente di esecuzione.

Quanto alla domanda di astreinte, pur ammessa in astratto nei confronti della P.A., è stata respinta nel merito. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ha evidenziato che il giudice dell’ottemperanza deve verificare la sussistenza di ragioni ostative all’applicazione della sanzione, quali i vincoli di bilancio e la situazione finanziaria dell’ente. Nel caso di specie, la concreta difficoltà finanziaria del Comune e la ridotta popolazione residente hanno giustificato la mancata condanna al pagamento della penalità.

Quanto, infine, alla domanda di ordinare al commissario di eseguire la determinazione del 27.3.2026, il Tribunale ne ha dichiarato l’ammissibilità, rilevando che il reclamo può essere proposto anche avverso l’inerzia del commissario. Tuttavia, poiché nessuna parte aveva impugnato la determinazione commissariale, questa era divenuta definitiva: il Collegio non poteva modificarne il contenuto, né aderire implicitamente al piano di rateizzazione proposto dal Comune. Ha quindi disposto che il commissario ad acta provveda senza indugio all’esecuzione coattiva dei punti della determinazione, sostituendosi all’ente inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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