Ottemperanza al giudicato del giudice amministrativo per il pagamento di ferie non godute (TAR Lombardia n. 4132 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo che accoglie il ricorso per l’ottemperanza al giudicato ex art. 114 cod. proc. amm. deve dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione, ordinarne l’esecuzione entro un termine e, per il caso di perdurante inerzia, nominare un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. Tale rimedio è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, quale quello del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme in favore di un lavoratore, quando l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento nel termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996. Il mancato adempimento dell’amministrazione, non contestato in giudizio, integra i presupposti dell’accoglimento della domanda di ottemperanza, con condanna al pagamento della sorte capitale e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Un lavoratore ha agito davanti al Tribunale amministrativo per la Lombardia con il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di ferie non godute.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, il lavoratore ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione ha integrato il presupposto per l’accoglimento della domanda.
Il collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del giudicato e ha ordinato all’amministrazione di darvi completa esecuzione per la sorte capitale, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, il TAR ha disposto la nomina di un Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o di un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. La scelta è caduta su tale soggetto in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione; per questo motivo, non è stata prevista la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale.
La sentenza ha inoltre condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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