Fasce orarie di sei ore e legittime limitazioni comunali al gioco (TAR Lombardia n. 4085 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, è legittima quando le limitazioni orarie complessive non eccedano le sei ore giornaliere previste dall’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017. In tal caso, la misura rispetta il principio di proporzionalità e non richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni del superamento del limite. La tutela della salute pubblica, inclusa la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, costituisce esigenza imperativa di interesse generale che giustifica restrizioni alla libertà di iniziativa economica e alla libera prestazione di servizi.

Il Fatto

La società ricorrente, gestrice di una sala bingo nel Comune di Monza con apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 88/2025 che imponeva l’interruzione del funzionamento di tali apparecchi in tre fasce orarie giornaliere (7:30-9:30, 12:00-14:00, 19:00-21:00), per un totale di sei ore. La società lamentava la violazione dei principi di legittimo affidamento, proporzionalità e libera prestazione di servizi, nonché un difetto di istruttoria e motivazione, contestando l’assenza di un’emergenza che giustificasse una misura tanto restrittiva in base ai dati epidemiologici sul fenomeno ludopatico locale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto in primo luogo l’istanza di estromissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenendo configurabile un collegamento tra l’Agenzia e l’oggetto del contendere, in ragione delle osservazioni formulare nel procedimento e richiamate nel provvedimento. Nel merito, ha escluso la violazione del legittimo affidamento, poiché il Regolamento comunale non precludeva limitazioni più stringenti e non sussistevano i presupposti per la tutela invocata.

Quanto alla lesione della libertà di iniziativa economica e dei principi europei, il Collegio ha richiamato l’orientamento per cui il diritto UE giustifica restrizioni all’attività di gioco per esigenze di tutela degli utilizzatori e prevenzione della dipendenza. Ha inoltre sottolineato che l’art. 41 Cost. non è assiologicamente preminente rispetto al diritto alla salute e che la misura risulta ragionevole nel contemperamento degli interessi economici con l’interesse pubblico alla prevenzione delle ludopatie.

Sui motivi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e sproporzione, il TAR ha evidenziato che la precedente ordinanza del 2018, annullata dal Consiglio di Stato, aveva imposto ben quattordici ore di interruzione. La nuova misura, invece, rispetta il limite delle sei ore fissato dall’Intesa del 7 settembre 2017. Inoltre, l’ordinanza è supportata da un’istruttoria approfondita basata su dati del SERD, dell’applicativo S.M.A.R.T. e da report sulla diffusione del fenomeno, evidenziando la natura sommersa e sottostimata del gioco d’azzardo patologico.

La Corte ha infine dichiarato inammissibile la censura sull’inefficacia della misura in quanto implicante un sindacato sostitutivo nel merito delle valutazioni amministrative e priva di evidenze di macroscopica illogicità. Ha inoltre rigettato la doglianza sullo sviamento per mancanza di prove e ha escluso la violazione del principio di precauzione, poiché le limitazioni non sono risultate sproporzionate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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