Accoglimento dell’ottemperanza per il bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 5965 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia ottemperato e in assenza di eccezioni in giudizio, l’inerzia integra gli estremi della inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 8606/2025, il riconoscimento del diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un totale di € 2.500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notifica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la necessità di instaurare il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
Con il ricorso, la docente chiedeva la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, sollecitando la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., oltre alla distrazione delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. Ha inoltre affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato alla luce della mancata ottemperanza alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. La costituzione con formula di stile del Ministero non ha consentito di contrastare l’azione giudiziaria, confermando la sussistenza della inottemperanza, in linea con il principio affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023.
La Corte ha rammentato che il giudizio di ottemperanza è volto a verificare la corretta attuazione del giudicato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire la pronuncia per difficoltà economiche o finanziarie, essendo il suo comportamento vincolato quanto all’an e al quando.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 8606/2025 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di ulteriori 60 giorni.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti e precisando che la parte ricorrente potrà richiederle in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente nell’adempimento del bonus docenti. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto della natura seriale della controversia.
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Nota della Redazione
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