Revoca licenza raccolta scommesse per fatti noti non valutati (TAR Campania n. 1526 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione di polizia, adottata ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, TULPS e dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, è illegittima quando si fondi su circostanze già note o comunque conoscibili al momento del rilascio del titolo, senza che siano indicati sopravvenuti motivi di pubblico interesse o un effettivo mutamento della situazione di fatto. L’amministrazione è tenuta a valutare le deduzioni difensive rese in sede procedimentale, la cui omissione integra eccesso di potere. Il provvedimento di secondo grado è inoltre affetto da sproporzione quando le circostanze richiamate, risalenti nel tempo, non siano idonee a dimostrare rischi concreti e attuali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una licenza ex art. 88 TULPS per l’esercizio della raccolta di gioco, rilasciata dal Commissariato di P.S. “San Paolo” il 17 aprile 2025 per un esercizio in Napoli. Con nota del 29 maggio 2025 l’amministrazione avvia il procedimento di revoca e, il 12 luglio 2025, il dirigente del Commissariato adotta il provvedimento di revoca, sul presupposto di una rivalutazione del profilo soggettivo dell’interessato.

Il provvedimento richiama una serie di vicende risalenti: un diniego di licenza per il recupero stragiudiziale del credito riferito a una società di cui il ricorrente è socio; procedimenti penali per lesioni e atti persecutori, per violazioni edilizie e per violazione dei sigilli; una denuncia per esercizio abusivo dell’attività di gioco; controlli di polizia tra il 2002 e il 2017; una posizione debitoria verso lo Stato. Il ricorrente impugna la revoca davanti al TAR Campania, che accoglie la domanda cautelare con ordinanza n. 1916 del 10 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto della controversia nella revoca fondata su una rivalutazione del profilo soggettivo dell’autorizzato e verifica la correttezza dell’applicazione dell’art. 11, ultimo comma, TULPS e dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. La norma generale consente la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Il primo profilo di illegittimità riguarda l’uso dell’istituto. La revoca si basa su fatti già noti e valutati dall’amministrazione al momento del rilascio della licenza o, quantomeno, su circostanze conoscibili a quella data. Tutte le vicende richiamate risalgono a periodi molto antecedenti al 2025, oppure derivano da accertamenti che avrebbero potuto essere eseguiti già in sede di rilascio, come la posizione debitoria verso lo Stato. Non risultano indicati in motivazione i sopravvenuti motivi di pubblico interesse né i mutamenti della situazione di fatto che giustificherebbero il provvedimento di secondo grado.

Il secondo profilo riguarda l’istruttoria procedimentale. Il ricorrente aveva fornito chiarimenti puntuali, che l’amministrazione ha completamente ignorato: la pendenza di una nuova domanda rispetto al diniego del 2022; l’assoluzione per il reato di atti persecutori e la condanna per lesioni, con vicenda familiare ormai superata; la prescrizione del procedimento edilizio e la presentazione della domanda di condono; la riferibilità della denuncia per esercizio abusivo a un esercizio di cui era solo dipendente; il contesto della denuncia per possesso di strumenti di scasso; il numero contenuto dei controlli nell’arco di quindici anni. L’omessa considerazione di tali deduzioni integra un ulteriore vizio di eccesso di potere.

Il terzo profilo attiene alla sproporzione. Le circostanze richiamate nel provvedimento, tutte conosciute o conoscibili all’epoca del rilascio, non sono sufficienti a suffragare l’affermazione circa la sussistenza di rischi concreti e attuali per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’accoglimento del ricorso per tali assorbenti ragioni comporta l’annullamento del provvedimento impugnato, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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