Prelievo sugli extraricavi e tutela cautelare: non basta allegare l’insolvenza se i dati patrimoniali la smentiscono (TAR Lombardia n. 754 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di recupero e compensazione di crediti derivanti dal prelievo sugli extraricavi postula la prova, a carico dell’operatore, di un pregiudizio grave e irreparabile. La mera allegazione di una compromissione della sostenibilità finanziaria e di una situazione di insolvenza non è sufficiente quando i dati patrimoniali forniti dalla controparte — non contestati — dimostrino che il patrimonio netto e l’attivo circolante siano ampiamente superiori al credito residuo. L’onere di qualificata diligenza gravante sull’operatore impone di approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare le pretese maturate, considerato il tempo di maturazione delle stesse. Il pregiudizio di natura prettamente economica è suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio, il che esclude il fumus del danno urgente.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore agricolo con un impianto funzionale all’attività, impugnava i provvedimenti con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) aveva imposto compensazioni e recuperi di crediti relativi al prelievo sugli extraricavi, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La società lamentava che le compensazioni avrebbero compromesso la propria sostenibilità finanziaria, determinando una situazione di insolvenza, e chiedeva al Tribunale di intimare sin d’ora al GSE di sospendere ogni attività di recupero. Il ricorso era stato integrato da motivi aggiunti e da un ricorso collegato. Si costituivano in giudizio il GSE, l’ARERA, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, mentre la Cassa per i servizi energetici e ambientali non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., verificando in particolare la sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito adeguati elementi a comprova dell’affermazione secondo cui le compensazioni avrebbero compromesso la sostenibilità finanziaria della società, portandola all’insolvenza.

La verosimiglianza di tale affermazione è risultata, peraltro, smentita dai dati forniti dal GSE e non contestati dalla controparte: il patrimonio netto e l’attivo circolante della società risultavano infatti ampiamente superiori al credito residuo vantato dal GSE. Tale circostanza ha privato di fondamento la dedotta situazione di pericolo, escludendo la ricorrenza del requisito del periculum in mora.

Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio, già affermato dalla Sezione in numerosi casi analoghi, secondo cui l’onere di qualificata diligenza gravante sull’operatore imponeva di approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi, tenuto conto del tempo di maturazione delle pretese inerenti al prelievo sugli extraricavi. L’operatore non può quindi invocare la tutela d’urgenza per una situazione che avrebbe potuto e dovuto gestire con la dovuta anticipazione.

Da ultimo, il Collegio ha osservato che il pregiudizio lamentato, di natura prettamente economica, sarebbe comunque suscettibile di integrale ristoro nell’eventualità di esito favorevole del giudizio. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della natura dell’impianto oggetto di causa, funzionale all’attività agricola svolta dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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