Il diritto commerciale e societario diventa settore autonomo di specializzazione forense (Cons. Stato n. 00638/2026 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di uno schema di regolamento governativo, il Consiglio di Stato verifica la conformità delle disposizioni proposte al decisum delle sentenze di annullamento emesse dal giudice amministrativo. L’individuazione dei settori di specializzazione forense deve rispettare i criteri di ragionevolezza, congruità ed effettività, riflettendo l’autonomia disciplinare e tematica delle singole branche del diritto. Costituisce adeguata ottemperanza l’inserimento del diritto commerciale e societario quale settore autonomo di specializzazione, con la conseguente ricollocazione degli indirizzi (diritto industriale, diritto della crisi d’impresa, diritto bancario) che ne costituiscono partizioni. La permanenza del diritto della concorrenza tra i settori autonomi è giustificata dal suo carattere transettoriale e dalla ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto volto a modificare il regolamento n. 144/2015, concernente il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il provvedimento è stato adottato per dare ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio, sez. I, nn. 188 e 189 del 2024, passate in giudicato, che avevano parzialmente annullato il decreto ministeriale, ritenendo irragionevole l’individuazione dei settori di specializzazione.
Il giudice amministrativo aveva in particolare censurato la collocazione del diritto commerciale tra i meri indirizzi del diritto civile, evidenziandone l’autonomia disciplinare e scientifica. Lo schema di regolamento in esame introduce, quindi, il diritto commerciale e societario come settore autonomo di specializzazione, riordinando i relativi indirizzi e dettando disposizioni transitorie per la conversione dei titoli già conseguiti.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva valuta preliminarmente se lo schema di regolamento sia effettivamente conforme al decisum delle sentenze del TAR Lazio. Il giudice amministrativo aveva ritenuto illogico che materie settoriali fossero incluse tra i settori di specializzazione, mentre il diritto commerciale, materia generalista con risalente tradizione scientifica, fosse relegato tra gli indirizzi del diritto civile, rimanendo irragionevolmente equiparato a mere partizioni del diritto commerciale medesimo.
La Sezione osserva che le modifiche proposte dall’Amministrazione si conformano sostanzialmente al decisum, con l’inserimento del diritto commerciale e societario tra i settori di specializzazione (art. 3, comma 1, lettera c-bis) e la ricondizione a tale settore degli indirizzi del diritto industriale, della proprietà intellettuale, della crisi d’impresa e del diritto bancario, contestualmente eliminati dall’elenco degli indirizzi del diritto civile. La definizione dei relativi percorsi formativi è disciplinata con la modifica dell’art. 3, comma 12-bis.
Quanto al riferimento incidentale al diritto della concorrenza presente nelle sentenze, la Sezione ritiene che la sua permanenza tra i settori autonomi non integri un’indebita difformità. La materia, regolata da fonti nazionali ed europee e caratterizzata da un regime di giurisdizione ripartita tra giudice ordinario e amministrativo, ha assunto autonoma rilevanza scientifica e pratica, giustificandosi pertanto la sua collocazione transettoriale.
In via generale, la Sezione rileva che l’Amministrazione si è limitata alla mera ottemperanza, senza procedere a una consultazione pubblica né a una verifica complessiva sulla funzionalità del sistema delle specializzazioni. Il parere ribadisce l’opportunità di un’approfondita analisi del mercato dei servizi legali, raccomandazione già espressa nei precedenti pareri n. 1347/2019 e n. 3185/2019, necessaria per definire le aree di specializzazione in funzione della qualità ed economicità dei servizi.
Il parere è accompagnato da specifiche osservazioni di drafting, relative in particolare alla corretta indicazione della base normativa nel preambolo, eliminando il richiamo agli artt. 76 e 87 Cost. per i regolamenti ministeriali, e alla correzione di alcune formule testuali nell’articolato, tra cui l’esatta indicazione dei rinvii interni all’art. 2 dello schema.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.