Ordine di demolizione e diniego di sanatoria per abuso in zona vincolata (TAR Puglia n. 101 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un ordine di demolizione non può selezionare quali opere rimuovere, dovendosi riconoscere l’unitarietà dell’abuso in ciascuna delle sue componenti: a fronte della sanzione demolitoria il privato può demolire l’intero manufatto o presentare istanza di sanatoria, senza sostituirsi alle valutazioni dell’Amministrazione. Il silenzio-assenso sul titolo edilizio non opera nei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto paesaggistico, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. L’autorizzazione paesaggistica scaduta per decorso del termine quinquennale non è idonea a fondare la compatibilità paesaggistica dell’opera. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l’illegittimità del provvedimento solo se il privato indichi gli apporti collaborativi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato realizzato in sopraelevazione a un immobile preesistente, sito in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Con l’atto si preannunciavano l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza.
La ricorrente ha dedotto la legittimità dell’opera sul piano urbanistico-edilizio e paesaggistico, richiamando l’autorizzazione paesaggistica ottenuta nel 2018 e la formazione del titolo edilizio per silenzio. Ha poi esteso il gravame, con motivi aggiunti, al diniego opposto dal Comune all’istanza di permesso di costruire presentata per la rimozione parziale delle opere. Il Comune non si è costituito. In sede cautelare gli effetti dell’ingiunzione sono stati sospesi, poi la ricorrente ha rinunciato all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti e li ritiene infondati. Sul primo versante, la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso è esclusa dall’incompletezza dell’istanza: l’Amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali, evase solo parzialmente, mancando il deposito dell’autorizzazione ex art. 90 del d.P.R. n. 380/2001 e la relazione geotecnica. Il dato letterale dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 esclude inoltre l’operatività dell’istituto in presenza di vincoli paesaggistici.
Quanto all’autorizzazione paesaggistica del 2018, il Tribunale ne rileva la scadenza per decorso del termine di cinque anni previsto dall’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente difetto di compatibilità paesaggistica dell’opera.
Il diniego impugnato con i motivi aggiunti è legittimo. Il Collegio richiama il principio dell’unitarietà dell’abuso, per il quale è esclusa la possibilità di selezionare le opere da rimuovere, citando Cons. Stato, Sez. II, n. 6042 del 2024 e TAR Campania – Napoli, Sez. VII, n. 3640 del 2024. Le ragioni soggettive non rilevano: il privato può demolire o chiedere la sanatoria dell’intero manufatto, senza sostituirsi alle valutazioni dell’Amministrazione.
Nel merito, il fabbricato ricade in area esclusa dall’art. 2.5.2.3, comma 6, delle NTA del PUG ai fini degli interventi in sopraelevazione, donde il contrasto con lo strumento urbanistico. Il Collegio esclude la sussunzione tra le ipotesi di sanatoria postuma dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, non avendo la ricorrente offerto elementi di prova. Quanto al vincolo sismico, l’autorizzazione ex art. 90 andava acquisita prima del titolo edilizio, come chiarito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7151 del 2019.
La doglianza sul preavviso di diniego è respinta: la sua portata generale è riconosciuta anche nei procedimenti di sanatoria, ma la ricorrente non ha indicato quali apporti collaborativi avrebbero potuto mutare il contenuto del provvedimento. Le residue contestazioni sono generiche e indimostrate. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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