Revoca del nulla osta al lavoro e reiterazione dell’ordine di riesame in sede cautelare (TAR Lombardia n. 513 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo, ove abbia già accolto l’istanza incidentale e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato al fine di un motivato riesame, e l’Amministrazione non abbia ottemperato nel termine assegnato, può reiterare l’ordine di riesame, fissando un nuovo termine perentorio e avvertendo che l’ulteriore inottemperanza sarà valutata quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Nelle more del riesame, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va confermata, a tutela dell’interesse del ricorrente, e il giudizio prosegue per la trattazione del merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla revoca, disposta il 9 luglio 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lodi, del nulla osta al lavoro rilasciato il 23 maggio 2025 in favore del ricorrente, cittadino straniero. Il provvedimento di revoca è stato impugnato dall’interessato, il quale ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in accoglimento dell’istanza cautelare, aveva già disposto la sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione un motivato riesame entro il termine di sessanta giorni. La Prefettura, tuttavia, non risultava avere ottemperato all’ordine.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia, nel riesaminare la posizione alla luce della mancata esecuzione del precedente provvedimento cautelare, ha rilevato che la Prefettura – U.T.G. di Lodi non aveva dato riscontro all’ordine di riesame. Il Collegio ha pertanto ritenuto necessario reiterare l’ordine, assegnando un termine ridotto di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, al fine di sollecitare una conclusione effettiva del procedimento.
Nel motivare la decisione, il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., chiarendo che l’eventuale ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione costituirà elemento di valutazione probatoria nel giudizio di merito. L’inerzia dell’organo amministrativo, cioè, potrà essere assunta dal giudice come argomento di prova a sostegno delle ragioni del ricorrente.
Il Collegio ha inoltre confermato la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca nelle more del riesame, ritenendo sussistente il pericolo di pregiudizio in capo al ricorrente. Contestualmente, ha fissato la camera di consiglio del 28 ottobre 2026 per il prosieguo del giudizio, lasciando impregiudicata la valutazione nel merito della legittimità del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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