Accoglimento ottemperanza per carta del docente: commissario ad acta e spese ridotte per causa seriale (TAR Lombardia n. 2653 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza avverso il mancato riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, il ricorso è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e deve essere accolto qualora la pretesa sia supportata da idonea documentazione e l’Amministrazione non provi di aver adempiuto. L’accoglimento comporta la declaratoria di inottemperanza, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina, fin d’ora, di un Commissario ad acta che opererà solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente preposto. In considerazione della natura seriale della controversia, la liquidazione delle spese di lite deve essere contenuta, tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza divenuta definitiva, aveva condannato il Ministero a erogare al ricorrente l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2020/2021, mediante accredito sulla carta elettronica del docente. Nonostante la formazione del giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva della pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata, poiché la pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto né dimostrato l’avvenuto adempimento.

Conseguentemente, è stata dichiarata l’inottemperanza del Ministero, con assegnazione di un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato, e dovrà completare l’incarico entro i successivi 60 giorni.

Il Collegio ha escluso la debenza di alcun compenso per il Commissario, in quanto l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa. Infine, la liquidazione delle spese di lite, poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, è stata contenuta in € 800,00 per compensi e spese, alla luce del carattere seriale della questione e del limitato impegno professionale richiesto, secondo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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