Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: inottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2652 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, l’amministrazione che non abbia provveduto all’esecuzione è dichiarata inottemperante. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, assegna all’amministrazione un termine per adempiere e nomina fin d’ora un commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato. La condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione, quale l’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per sentir dichiarare l’inottemperanza e ottenere l’esecuzione della pronuncia. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che dopo la notifica della sentenza sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, condizione necessaria per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato era sorretta da idonea documentazione, e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non risulta dovuto alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 che esclude l’uso delle astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo. Nel caso di specie, l’iniquità è stata ritenuta sussistente in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CPA, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
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Nota della Redazione
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