Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità DASPO (TAR Marche n. 844 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata dalla parte ricorrente, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando nelle more del giudizio il provvedimento impugnato abbia esaurito la propria efficacia. In tale evenienza, le spese del giudizio possono essere compensate, atteso che la sopravvenienza processuale si fonda su un elemento oggettivo e non su una mera rinuncia. La declaratoria di improcedibilità non richiede la previa acquiescenza della controparte, che può limitarsi a non formulare osservazioni.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Fermo aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso alle strutture ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento.
Nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato aveva esaurito la propria efficacia. In data 16 giugno 2026 la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La difesa erariale non ha formulato osservazioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, rilevata la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente, ha preso atto che la difesa erariale nulla aveva osservato in merito.
Il Collegio ha ritenuto che, essendo venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso a seguito dell’esaurimento dell’efficacia del provvedimento impugnato, sussistessero i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse trovi fondamento non in un atto dispositivo della parte ma in un evento oggettivo, ossia la naturale scadenza dell’efficacia temporale del provvedimento gravato.
Il Tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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