Cessata la materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza e integrale soddisfazione dell’esigenza conoscitiva (TAR Lazio n. 13014 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la sopravvenuta esibizione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione richiesta e la conseguente integrale soddisfazione dell’esigenza conoscitiva che era alla base dell’ordine contenuto nella sentenza ottemperanda determinano la cessazione della materia del contendere. Tale esito presuppone l’accertamento che l’adempimento successivo abbia reso piena e completa l’esecuzione del giudicato, non residuando alcuna utilità ulteriore per la parte ricorrente. In tal caso, la pronuncia non necessita della nomina del commissario ad acta, essendo l’obbligo imposto dall’Amministrazione ormai integralmente soddisfatto.
Il Fatto
Un’associazione avente finalità di tutela del territorio e del paesaggio dell’area dell’Aventino aveva presentato un’istanza di accesso all’informazione ambientale e di accesso agli atti, volta a verificare la programmazione di eventi concertistici presso il Circo Massimo e i relativi provvedimenti autorizzativi. A seguito del riscontro parziale da parte dell’Amministrazione, l’associazione aveva proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., accolto con sentenza n. 2652/2026, con cui il giudice aveva ordinato l’accesso alla documentazione ancora mancante, inclusa quella relativa ad un evento calendarizzato per settembre 2026.
L’Amministrazione, nei trenta giorni successivi, aveva trasmesso solo gli atti relativi al concerto di Capodanno, omettendo la documentazione riguardante l’evento di settembre. L’associazione proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di completa esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito l’oggetto dell’obbligo scaturente dalla sentenza n. 2652/2026, evidenziando come lo stesso riguardasse i documenti relativi al concerto di Capodanno e all’evento calendarizzato per settembre 2026.
Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha depositato una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione integrale, concernente la concessione del Circo Massimo per i concerti di Cesare Cremonini e la richiesta di utilizzo dell’area per la stagione estiva dell’Opera di Roma, nonché la programmazione artistica completa fino al mese di agosto 2026.
Il Collegio ha ritenuto che tale deposito avesse pienamente soddisfatto l’esigenza conoscitiva riconosciuta come meritevole di tutela nella pronuncia ottemperanda. La documentazione versata in giudizio risultava infatti esaustiva dell’intero arco temporale indicato nell’istanza di accesso, includendo anche gli atti relativi all’evento di settembre che erano stati in precedenza omessi.
Alla luce della completezza dell’esecuzione, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcunché da ordinare all’Amministrazione e non essendo pertanto necessaria la nomina del commissario ad acta. Il Collegio ha infine compensato le spese di lite, ravvisando giusti motivi nel contenuto arco temporale intercorrente tra la proposizione del ricorso e l’integrale adempimento da parte dell’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.