Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1131 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, essendo sufficiente la relativa certificazione del passaggio in giudicato esibita ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento e le assegna un termine per l’adempimento. Per l’ipotesi di perdurante inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvede senza diritto al compenso anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta allo stato, potendo essere richiesta in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale Civile di Firenze, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate per complessivi euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori che avevano assistito la parte vittoriosa. La sentenza, notificata a mezzo PEC, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla relativa certificazione.

I legali beneficiari delle somme, difendendosi in proprio, hanno notificato ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per ottenere il pagamento integrale di quanto accertato, oltre interessi legali, e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero presso la sua sede e, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto.

Il giudizio è stato azionato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati. Tra questi rientra la sentenza del Tribunale di Firenze, non più impugnabile, come risulta dalla certificazione esibita in ossequio all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere al pagamento delle somme riconosciute, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, da corrispondere in solido ai ricorrenti, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha inoltre riconosciuto gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 cod. civ., decorrenti dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza.

Ai fini dell’ottemperanza il Collegio ha assegnato al competente ufficio ministeriale il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, che provvederà nei successivi sessanta giorni senza maturare alcun diritto al compenso, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in base al quale l’esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio mediante il pagamento in conto sospeso.

Il Tribunale ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, precisando che a esse potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta dei ricorrenti. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate nella misura complessiva di euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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