Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2595 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’Amministrazione, risultata soccombente nel giudizio di merito e inottemperante fino alla costituzione in giudizio, è condannata alla rifusione delle spese processuali, distraibili in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 551/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, l’importo complessivo di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ma l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato, in data 19 maggio 2026, una dichiarazione di avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia. Tale circostanza ha comportato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che, essendo la pretesa stata soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso, le spese dovessero essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori che avevano dichiarato la anticipazione delle spese (c.d. antistatari). Il Collegio ha richiamato, a tal fine, l’art. 93 cod. proc. civ. e gli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

La pronuncia si fonda sull’applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’interesse della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatto. L’importo liquidato per compensi professionali è stato determinato in euro 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con onere del contributo unificato solo se dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

L’esito del giudizio ha pertanto evitato la nomina del commissario ad acta, risultando l’adempimento dell’Amministrazione intervenuto prima della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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