Regolamento preventivo di giurisdizione e sospensione del giudizio per la nomina del direttore generale ASL (TAR Sardegna n. 813 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, cod. proc. amm., che richiama l’art. 367, comma 1, cod. proc. civ., sospende il processo quando non ritenga l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della concreta pronuncia richiesta ma anche della causa petendi. Quando la domanda si fonda sulla persistente validità ed efficacia del contratto di lavoro stipulato con l’azienda sanitaria, rivendicando un diritto soggettivo al mantenimento dell’incarico, la controversia attiene al rapporto di lavoro e può essere devoluta al giudice ordinario, con conseguente sospensione del giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Il Fatto
La ricorrente, già direttore generale dell’ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente con incarico quinquennale in scadenza al 31 dicembre 2026, impugnava la deliberazione della Giunta regionale n. 68/5 del 31 dicembre 2025, con cui era stato nominato il nuovo direttore generale della stessa azienda. L’impugnazione si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge regionale n. 8 del 2025, nella parte in cui introduceva un automatismo decadenziale dall’incarico collegato al commissariamento straordinario. La ricorrente sosteneva che, caduto il presupposto normativo, il rapporto contrattuale si fosse “riespanso” e che la Regione non potesse procedere a nuove nomine, dovendo invece reintegrarla nell’incarico. Si costituivano in giudizio la Regione, l’ASL e il controinteressato, eccependo plurime ragioni di inammissibilità e infondatezza, mentre l’ASL proponeva regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 367, comma 1, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 10, comma 1, cod. proc. amm. Il Collegio ha osservato che il potere di valutazione sulla non manifesta inammissibilità o infondatezza del regolamento non implica un esame nel merito, ma un controllo limitato alla plausibilità della contestazione della giurisdizione.
Richiamando il consolidato principio per cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il Collegio ha evidenziato come la ricorrente faccia valere la persistente validità ed efficacia del contratto di lavoro originariamente stipulato per cinque anni, che riterrebbe ancora “forza di legge” tra le parti. Tale impostazione comporterebbe che la causa petendi sia costituita dal diritto soggettivo scaturente dal contratto di lavoro, il quale impedirebbe alla Regione di nominare qualsivoglia sostituto nella posizione rivestita.
Il TAR ha quindi operato una distinzione rispetto alla propria precedente sentenza n. 8 del 2026, nella quale il ricorrente aveva tempestivamente impugnato il provvedimento di decadenza, contestando l’illegittimità dell’esercizio del potere e non rivendicando direttamente il diritto al mantenimento dell’incarico. In quella vicenda, la giurisdizione era stata affermata perché oggetto di impugnazione era un atto amministrativo di carattere generale, a monte del mero rapporto di lavoro. Nel caso di specie, invece, l’impugnazione riguarda direttamente lo specifico rapporto di lavoro della ricorrente, fondandosi sul diritto soggettivo derivante dal contratto stipulato con l’azienda sanitaria.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto sussistente un ragionevole dubbio in ordine alla giurisdizione, ampiamente rispondente al canone di non manifesta infondatezza del regolamento preventivo proposto dall’ASL. Ne consegue l’obbligo di sospendere il giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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