Quote latte, intimazioni di pagamento agli eredi e vizi degli atti presupposti (TAR Veneto n. 1477 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento che segue l’iscrizione a ruolo del prelievo supplementare latte è atto della fase esecutiva della riscossione, impugnabile unicamente per vizi propri e non per vizi derivati dagli atti presupposti. Non è pertanto ammissibile la censura che contesti la ripartizione pro quota del debito ereditario, né quella che deduca la prescrizione del credito maturata tra comunicazione degli atti di accertamento e notifica dell’intimazione, né quella che faccia valere la contrarietà al diritto euro-unitario dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo, quest’ultima costituendo, anche a volerla riferire all’atto presupposto, causa di annullabilità e non di nullità. La domanda di accertamento dell’esatto importo dovuto pro quota è inammissibile quando il ricorso ometta gli elementi costitutivi della pretesa, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nell’individuazione dei fatti rilevanti.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di intimazione con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento di somme in qualità di eredi di un soggetto già titolare di una società agricola semplice, destinataria di provvedimenti di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario per le annualità dal 1995 al 2005. La compagine societaria era stata cancellata dal registro delle imprese nel febbraio 2016; il debito era stato poi ingiunto al socio in quanto responsabile solidale e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio di ripartizione pro quota dei debiti ereditari, il difetto di legittimazione passiva, l’illegittimità della pretesa agli interessi per carenza di motivazione, l’intervenuta prescrizione del credito e il contrasto con la normativa euro-unitaria. In via subordinata hanno chiesto l’accertamento dell’esatto importo dovuto da ciascuno in proporzione alla propria quota. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha trattato congiuntamente i primi due motivi, rilevandone l’infondatezza. Le intimazioni erano state notificate a ciascun coerede nei limiti della rispettiva quota ereditaria, pari al 50%, come attestato dalla documentazione successoria versata in atti: dichiarazione di successione, atto testamentario, rinunce delle altre chiamate e visura ipotecaria. I ricorrenti, che eccepivano la sussistenza di ulteriori coeredi, non ne avevano allegato l’identità né fornito elementi per individuarli.

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui chi eccepisce l’esistenza di altri coeredi e la divisione pro quota del debito ereditario ha l’onere di provarne l’esistenza, la consistenza numerica, il titolo alla successione e la qualifica di eredi, come affermato da Cass. civ. n. 17122 del 13 agosto 2020. Le censure, in mancanza di contestazioni specifiche, si sono risolte in affermazioni astratte, inidonee a integrare la specificità dei motivi richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.

Anche il terzo motivo è stato rigettato. La contestazione sulla quantificazione degli interessi di mora avrebbe dovuto essere proposta avverso la cartella presupposta, essendo l’intimazione un mero sollecito; peraltro le intimazioni distinguevano capitale, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, indicando le annate lattiere di riferimento. I criteri di quantificazione sono disciplinati dagli artt. 26 e 30 d.P.R. n. 602/1973, sicché il contribuente che riscontri un vizio deve indicare il calcolo esatto, non limitarsi a una generica censura di oscurità motivazionale.

Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile la pretesa di far valere, in via derivata, vizi propri degli atti presupposti. Nel merito, il credito non è prescritto: si applica il termine decennale per la sorte capitale e quello quinquennale per gli interessi. La pendenza dei giudizi, la notifica dei successivi provvedimenti e i periodi di sospensione legale, per complessivi 645 giorni tra il 2019 e il 2021, hanno impedito il decorso della prescrizione, in coerenza con Cons. Stato n. 7609/2023.

Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: i profili di anticomunitarietà attengono alla determinazione sostanziale del debito e andavano fatti valere avverso i provvedimenti di compensazione e di imputazione del prelievo. Il contrasto con il diritto europeo, ove riferito all’atto presupposto, integra annullabilità e non nullità, non rientrando tra le ipotesi tassative dell’art. 21 septies legge n. 241/1990. La domanda subordinata di accertamento è stata infine dichiarata inammissibile, per difetto degli elementi costitutivi della pretesa. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *