Principi di diritto (Massima) Il credito dell’amministrazione per il prelievo supplementare sul latte vaccino è soggetto a prescrizione decennale, non al termine quinquennale di cui all’art. 28, l. n. 689/1981, trattandosi di misura finanziaria di riequilibrio del mercato e non di sanzione. La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio da parte del debitore interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 1, cod. civ., e il nuovo periodo non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 2945, commi 1 e 2, cod. civ.. L’art. 1282 cod. civ. esige che il credito sia liquido ed esigibile perché maturino interessi: se l’atto determinativo è annullato in sede giurisdizionale, gli interessi decorrono solo dal nuovo atto di ricalcolo adottato in ottemperanza al giudicato.
Il Fatto
Una azienda agricola ha impugnato davanti al TAR Veneto la comunicazione dell’ottobre 2022 con cui l’AGEA ha determinato il prelievo supplementare per le annate di produzione 1995/1996 e 1996/1997, oltre agli interessi legali maturati. Il prelievo riguarda il superamento delle quote latte e trae origine da un precedente atto di accertamento del 1999, già annullato in prime cure quanto agli accessori e poi integralmente annullato dal Consiglio di Stato nel 2020, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Il TAR ha accolto in parte il ricorso, annullando il provvedimento limitatamente agli interessi, ritenuti dovuti solo dalla data di notifica del nuovo atto. Entrambe le parti hanno proposto appello: l’azienda agricola contro il riconoscimento del credito in capitale; l’AGEA contro l’esclusione degli interessi per il periodo anteriore.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ed esaminato per primo quello dell’azienda, potenzialmente idoneo a travolgere l’intera pretesa creditoria. La Corte ha chiarito che il nuovo atto impugnato non viola il giudicato: esso ne costituisce ottemperanza, poiché la sentenza del 2020, annullando il precedente atto, aveva fatto salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Nessuna consumazione del potere è ravvisabile, in assenza di una norma di diritto positivo che la sancisca.
Quanto al one shot temperato, la Corte ha rilevato che manca a monte una duplice statuizione giurisdizionale nel merito, essendo il primo giudizio definito con pronuncia di improcedibilità. La controversia, inoltre, attiene a pretese patrimoniali e non all’esercizio di poteri discrezionali.
Il punto centrale riguarda la prescrizione. Richiamando i propri precedenti, il Collegio ha ribadito l’applicazione del termine decennale. Il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria. Poiché l’amministrazione ha agito pochi mesi dopo la definizione del giudizio, nessuna prescrizione si è maturata: ne resta assorbita ogni questione sull’applicazione analogica del termine quinquennale e sui profili di illegittimità costituzionale prospettati.
La Corte ha respinto anche la censura sulla proporzionalità. La misura non è una sanzione, ma un meccanismo di riequilibrio del mercato, e la sua natura è fissata dalla legge, non dal tempo trascorso. In un ambito di attività vincolata, privo di margini discrezionali, non è configurabile alcuna violazione del principio invocato. Quanto all’appello incidentale dell’AGEA, il Collegio ha confermato che l’art. 1282 cod. civ. subordina la produzione degli interessi alla liquidità ed esigibilità del credito, condizione verificatasi solo con il nuovo atto di ricalcolo, resosi necessario dopo l’annullamento del 2020. Irrilevanti, pertanto, i documenti richiesti in appello.
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Accertata l’inottemperanza al giudicato di condanna e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo assegna un nuovo termine e nomina commissario ad acta per il pagamento, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
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