Centro comunale di raccolta rifiuti: respinto il ricorso contro l’approvazione del progetto finanziato con fondi PNRR (TAR Lombardia n. 1084 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui il Comune approva il progetto esecutivo di un centro comunale di raccolta rifiuti, ancorché l’area interessata sia prospiciente un corso d’acqua e risulti individuata dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) come a pericolosità media, ove il progetto stesso sia stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l’autorità competente abbia escluso la necessità della VAS, nonché alla verifica di compatibilità paesaggistica e sismica e all’acquisizione dei pareri delle Soprintendenze. La scelta localizzativa dell’opera pubblica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente, sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non sussiste, inoltre, l’obbligo di esperire la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione del centro di raccolta, non rientrando tale opera tra quelle tassativamente elencate dalla normativa regionale e statale.
Il Fatto
Le società ricorrenti impugnavano gli atti con cui il Comune di Sarnico aveva approvato, finanziandolo anche con fondi PNRR, il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti in località via Predare. Le censure, articolate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, erano dirette avverso la determinazione di approvazione del progetto, i pareri favorevoli delle Soprintendenze, la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) e la successiva documentazione di gara. Le società ricorrenti, in particolare, deducevano la necessità di sottoporre l’intervento alla procedura di VIA e contestavano la compatibilità dell’opera con la normativa urbanistica e con la tutela del vincolo paesaggistico, nonché la legittimità della procedura di affidamento dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato le censure relative alla presunta necessità di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, ritenendole infondate. L’opera, come emerge dalla documentazione progettuale, consiste nella realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti, attività che non rientra nelle categorie tassative di interventi per i quali la normativa regionale e il d.lgs. n. 152/2006 impongono l’attivazione della procedura di impatto ambientale. La selezione delle opere da sottoporre a VIA è, infatti, rimessa a un’elencazione normativa di carattere esaustivo, con la conseguenza che non è consentito all’interprete di estendere l’obbligo a interventi non espressamente previsti.
Quanto alla localizzazione dell’impianto in area a rischio esondazione, il Collegio ha evidenziato che il progetto era stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS, all’esito della quale l’autorità competente aveva escluso la necessità della Valutazione Ambientale Strategica, ritenendo l’intervento compatibile con le previsioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Il Tribunale ha precisato che la scelta di localizzare l’opera pubblica costituisce espressione dell’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente locale, che può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di profili di manifesta irragionevolezza o di un evidente travisamento dei fatti. Nel caso di specie, la scelta comunale risultava sorretta da un’adeguata istruttoria, avendo l’amministrazione valutato le risultanze del PGRA e acquisito i pareri delle autorità competenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio.
Con riferimento alla dedotta violazione del vincolo paesaggistico, il Collegio ha rilevato che l’intervento era stato sottoposto alla verifica di compatibilità paesaggistica, all’esito della quale le Soprintendenze avevano reso il loro parere favorevole. Tali pareri, come evidenziato dal Tribunale, non risultavano essere stati illegittimamente rilasciati, né emergevano profili di difetto di istruttoria o di motivazione. Anche la modifica del tracciato del vicino corso d’acqua, opera connessa al progetto, era stata valutata e autorizzata dalle competenti autorità.
Il Tribunale ha, infine, disatteso le censure concernenti la presunta necessità di una verifica sismica più approfondita e la legittimità della procedura di affidamento dei lavori, ritenendo che l’amministrazione avesse correttamente applicato la normativa di settore. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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