Cessazione della materia del contendere per accordo transattivo nel giudizio sul silenzio ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 (TAR Lombardia n. 1077 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi promossi avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. postula il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale, con il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente. La medesima situazione processuale consegue anche a un accordo bonario che, coerentemente con le istanze del ricorrente, realizzi in via transattiva l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno del contenuto materiale della lite.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in Capriano del Colle (BS), occupato da opere stradali, aveva presentato alla Provincia di Brescia un’istanza finalizzata all’attivazione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero alla restituzione in pristino del fondo. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo altresì la condanna della Provincia alla restituzione del bene o, in alternativa, all’acquisizione sanante.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano congiuntamente un accordo transattivo, dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha precisato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, della pretesa azionata, con il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente. La compresenza di tali presupposti rende inutile la prosecuzione del processo, stante l’oggettivo venir meno del contenuto materiale della lite.
Il Collegio ha quindi affermato che la medesima situazione processuale consegue anche a un accordo bonario che, coerentemente con le istanze del ricorrente, realizzi in via transattiva l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale. Tale evenienza risulta integrata nel caso di specie, in ragione del deposito dell’accordo transattivo.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della loro congiunta richiesta.
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Nota della Redazione
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