Le controversie sullo scorrimento di graduatoria per l’assunzione di dirigenti pubblici appartengono al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 308 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo per gli ambiti in cui si applicano le norme di diritto pubblico: i rapporti interamente sottratti alla privatizzazione, gli atti di costituzione del rapporto di ufficio e la procedura concorsuale per la selezione del personale. La controversia con cui un dipendente contesta le modalità di copertura di un posto vacante mediante lo scorrimento di una graduatoria concorsuale non riguarda la fase di selezione ma attiene alla gestione del rapporto di lavoro, disciplinata da regole di diritto privato e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una dirigente di ruolo della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila impugnava la deliberazione con cui l’Azienda aveva disposto l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico approvata nel 2019. La ricorrente assumeva la violazione del termine triennale di validità della graduatoria, ormai scaduto, e lamentava che la nuova assunzione fosse finalizzata a consentire alla dirigente assunta di concorrere per l’incarico di direzione della U.O.C. Affari Generali e Legali, posto per il quale aspirava anche la ricorrente, che avrebbe invece dovuto ottenere il transito interno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza e ha esaminato l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui nella pubblica amministrazione solo tre ambiti restano sottratti alla privatizzazione e quindi alla giurisdizione ordinaria: i rapporti interamente pubblicistici, gli atti di costituzione del rapporto di ufficio e la procedura concorsuale di selezione del personale.
Nel caso in esame, la dirigente non contestava la fase di selezione ma le modalità con cui l’Amministrazione aveva coperto un posto di dirigente amministrativo, a monte delle quali si poneva la questione del comando del dirigente che aveva reso vacante il posto stesso. Le censure attenevano quindi alla riorganizzazione interna e alla gestione dei rapporti di lavoro, fasi disciplinate da regole di diritto privato e devolute al giudice ordinario.
Il Collegio ha inoltre precisato che anche le controversie in tema di mobilità interna ed esterna dei pubblici dipendenti ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ineriscono alla fase gestionale del rapporto. Ha conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario competente ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e ha compensato le spese tra le parti.
Nota della Redazione
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