Obbligo di esecuzione del giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Emilia-Romagna n. 393 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione. La scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) per l’adempimento delle Amministrazioni statali costituisce presupposto per l’accoglimento della domanda, senza che rilevi la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta individuato in un dirigente o funzionario dell’Amministrazione debitrice, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, una docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle l’importo di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione era rimasta inadempiente.
La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, producendo la certificazione di cancelleria del passaggio in giudicato. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui all’art. 112 cod. proc. amm., rilevando che l’omesso adempimento risultava comprovato dalla documentazione prodotta e non contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi in giudizio.
Il Collegio ha accertato che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) era ampiamente decorso, essendo intervenuta la notificazione della sentenza del giudice ordinario in data 15 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione. Tale decorso ha pertanto legittimato l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
In accoglimento del ricorso, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di compensi per l’eventuale attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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