Ottemperanza per la carta del docente: nomina del commissario ad acta e astreintes (TAR Lombardia n. 1082 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’azione è ammissibile anche in assenza dell’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 475 cod. proc. civ. e all’art. 115 cod. proc. amm. Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda quando è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione sia rimasta inerte. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’esecuzione degli adempimenti sostitutivi. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere quantificata in modo da bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria, applicandola retroattivamente al superamento del termine assegnato per l’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per l’importo di 500,00 euro annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione. Il provvedimento, non appellato, era passato in giudicato e notificato in forma esecutiva all’amministrazione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penale di mora. Il Ministero si costituiva con atto di mero stile, senza opporsi all’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso che la mancata apposizione della formula esecutiva sulla sentenza del giudice ordinario possa ostare all’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. In proposito, ha ricordato che la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha novellato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., rendendo tale formalità non più necessaria.
Ha poi verificato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda, riscontrando che la sentenza era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo contestato che il Ministero non avesse ancora dato esecuzione alla sentenza, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso.
Quanto alle astreintes, il TAR ha aderito all’orientamento della Sezione secondo cui la quantificazione della penalità non deve essere immediatamente punitiva, ma deve bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria. L’ottemperanza ha maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se si introduce un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa, creando certezza sul costo dell’inerzia e assegnando un termine di adempimento con effetto liberatorio. La sanzione economica deve però applicarsi retroattivamente qualora il termine venga superato.
In applicazione di tali principi, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero per il caso di persistente inadempimento. Ha inoltre disposto che, superato il termine, il Ministero dovrà versare alla ricorrente una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, calcolati a decorrere dalla comunicazione della sentenza, demandando al commissario il calcolo e il pagamento d’ufficio di tali somme.
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Nota della Redazione
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