Lo screening di VIA non può eludere la VIA di un progetto già autorizzato (TAR Lombardia n. 1021 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere condotto tenendo conto del contesto progettuale complessivo e dell’effetto di cumulo del progetto proposto con altri relativi alla medesima area territoriale, anche se questi ultimi siano stati solo autorizzati. È illegittima la frammentazione procedimentale di un progetto che, pur formalmente distinto, incida su una condizione ambientale di un provvedimento autorizzatorio unico già rilasciato e sulla VIA in quello resa, realizzando una modifica sostanziale del progetto già valutato. Il legislatore regionale può conferire agli enti sub-regionali le funzioni amministrative in materia di VIA, compresa la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 8, D.Lgs. 152/2006, non ravvisandosi violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. La memoria di parte depositata l’ultimo giorno utile oltre le ore 12:00, in vista di un’udienza già fissata, è tardiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
Il Fatto
Il Comune di Brescia e il Comune di Rezzato hanno impugnato l’atto dirigenziale con cui la Provincia di Brescia ha escluso dalla procedura di VIA il progetto presentato da una società per il recupero (R5) di rifiuti rinvenuti sul fondo di una cava, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Il progetto riguardava l’area oggetto di un precedente provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per la realizzazione di una discarica, rilasciato a condizione che i lavori iniziassero solo dopo il collaudo del ripristino ambientale della cava. I ricorrenti deducevano che il progetto di recupero costituisse una modifica sostanziale del progetto già autorizzato e che la sua valutazione atomistica celasse una frammentazione artificiosa finalizzata a eludere la VIA.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto la riunione dei ricorsi e, in via preliminare, ha dichiarato la tardività della memoria del Comune di Rezzato, depositata alle ore 18:12 dell’ultimo giorno utile: in presenza di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo e, pertanto, tardivo. Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi, qualificando l’atto di esclusione come provvedimento autonomo, immediatamente lesivo e impugnabile.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, L.R. Lombardia n. 5/2010, che attribuisce alle province le funzioni di VIA e di verifica di assoggettabilità. La norma trova copertura nell’art. 7-bis, comma 8, D.Lgs. 152/2006, che consente alle Regioni di conferire agli enti sub-regionali le funzioni amministrative in materia di VIA, senza distinguere tra VIA e screening, riconducibili al medesimo genus.
Il TAR ha invece accolto il motivo di ricorso incentrato sulla connessione tra il progetto di recupero e quello di discarica: la relazione di intervento della società qualificava l’attività di recupero come “propedeutica” alla realizzazione della discarica autorizzata con PAU. L’istanza mirava a caducare la condizione ambientale del collaudo del ripristino della cava, già valutata in sede di PAU e confermata dal rigetto di una precedente istanza di stralcio. La Provincia, con atto del 2024, aveva infatti archiviato la richiesta di modifica non sostanziale, ritenendo la prescrizione una condizione ambientale non modificabile.
La valutazione separata del progetto è stata pertanto ritenuta illegittima, costituendo una frammentazione procedimentale del medesimo progetto per sottrarlo alla VIA: la verifica di assoggettabilità non può fondarsi su una qualificazione atomistica dell’intervento, ma deve considerare gli effetti cumulativi con altri progetti esistenti o autorizzati sulla stessa area, pena il difetto di istruttoria. Il TAR ha, infine, compensato le spese per la complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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