Diritto alla salute e PAI: l’azione di accertamento elude la decadenza (TAR Emilia-Romagna n. 802 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa del disabile a ricevere cure sanitarie e socio-sanitarie adeguate, ove correlata all’esercizio del potere amministrativo di organizzazione ed erogazione del servizio, e alla predisposizione del piano assistenziale individuale ai sensi dell’art. 14 legge n. 328/2000, non integra una posizione di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo pretensivo. Anche il diritto alla salute è soggetto a bilanciamento con gli altri diritti costituzionali e con le esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ne consegue che l’azione di accertamento atipica proposta per ottenere il rimborso delle spese di cura è inammissibile, perché elude il termine decadenziale. Né il ricorrente può affiancare al piano istituzionale un piano alternativo redatto da medici di fiducia, non essendo previsto dall’ordinamento un rimborso incondizionato delle spese mediche.
Il Fatto
Il ricorrente, quale padre e tutore della figlia minore con grave disabilità e inabilità permanente al 100%, ha chiesto la condanna dell’AUSL e del Comune al rimborso, a titolo risarcitorio, delle spese sostenute per terapie riabilitative integrate rese in regime privatistico. Il piano pubblico prevedeva prestazioni ritenute insufficienti; quello privato, predisposto su prescrizione di specialisti, non ha mai ricevuto riscontro per gli anni 2012-2016. Il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione, qualificando come interesse legittimo la posizione sostanziale azionata. Con ricorso in riassunzione del 2020, e con motivi aggiunti per gli anni 2017-2024, il ricorrente ha insistito per l’accertamento del diritto al rimborso e per il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione azionata. Il PAI è documento di pianificazione sanitaria e socio-sanitaria, adottato all’esito di valutazioni tecnico-discrezionali: le censure sull’inadeguatezza o sulla mancata adozione investono determinazioni autoritative a monte, non un diritto primario non suscettibile di affievolimento. La giurisprudenza e la Consulta escludono un “diritto tiranno” e impongono un bilanciamento tra diritti fondamentali.
Ne derivano le azioni esperibili: l’annullamento del PAI adottato (art. 41 c.p.a.) e l’azione contro il silenzio per l’omessa adozione (artt. 31 e 117 c.p.a.). Il silenzio assenso è escluso ratione materiae dall’art. 20 legge n. 241/1990 per i procedimenti riguardanti la salute. La pretesa di affiancare al piano istituzionale un piano privato alternativo è priva di fondamento normativo.
L’azione di accertamento proposta è quindi inammissibile per elusione del termine decadenziale. La translatio iudicii ex art. 11, comma 2, c.p.a. lascia ferme le decadenze e giova solo se la causa civile è stata introdotta entro il termine del ricorso amministrativo. La rimessione in termini per errore scusabile (art. 37 c.p.a.) è istituto eccezionale di stretta interpretazione: ostano l’entità del ritardo e il difetto di diligenza.
Anche i motivi aggiunti sono inammissibili. La domanda risarcitoria, oltre che tardiva, è infondata: difetta l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c. e il danno è imputabile al negligente comportamento del danneggiato ex art. 1227 c.c., non essendosi attivato per ottenere il bene della vita. Non trova tutela un rimborso incondizionato delle spese mediche, non risultando provato lo stato di necessità. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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