Reati ostativi e rinnovo del permesso di soggiorno: potere vincolato dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 1019 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche se pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui all’art. 380, comma 2, lett. g) e h), cod. proc. pen. — come la detenzione illecita di stupefacenti e la detenzione di armi clandestine — è di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. In tali casi il diniego costituisce atto dovuto e l’Amministrazione esercita un potere vincolato, senza residuare margini di valutazione discrezionale in ordine all’accertamento della effettiva pericolosità sociale dello straniero, già valutata a monte dal legislatore in relazione alla tipologia di reato. Non rilevano, pertanto, il tempo trascorso dalla condanna, il grado di integrazione sociale ovvero il dedotto apporto minimo nella realizzazione del reato in concorso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego, preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale dell’istante, desunta dalla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, per i reati di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

L’interessato deduceva, in particolare, di essersi attivato per l’integrazione nel territorio, svolgendo dal 2017 attività di lavoro subordinato, e di aver fornito un apporto minimo ai fatti, commessi in concorso con altro soggetto. Contestava, inoltre, la mancata considerazione del tempo trascorso dalla condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo la condanna per i reati in questione di per sé ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno. Il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 determina il diniego in via vincolata, atteso che i reati commessi rientrano nella previsione dell’art. 380, comma 2, lett. g) e h), cod. proc. pen..

Quanto al dedotto apporto minimo nella commissione dei reati, il Tribunale ha precisato che, a prescindere dalla mancata prova di tale circostanza, ciò che rileva è l’integrazione della previsione normativa, senza che assuma rilievo la differente intensità del contributo individuale nel concorso di persone.

La Corte ha altresì escluso la rilevanza della stabilità della posizione lavorativa e delle relazioni personali instaurate in Italia, nonché della dedotta risalenza dei fatti. La condanna, risalente a tre anni prima, non è remota e, comunque, i reati ostativi “conducono in modo vincolato al rigetto dell’istanza”, trattandosi di valutazione già effettuata a monte dal legislatore.

L’Amministrazione ha, pertanto, esercitato un potere vincolato, citando il precedente di cui alla sentenza della stessa Sezione n. 909 del 2025. La pronuncia ha inoltre ritenuto coerente la sintetica motivazione del provvedimento impugnato, basata sull’elevato quantitativo di stupefacenti e sulla detenzione di un’arma illegale, indici della disponibilità di canali di approvvigionamento e della volontà di non inserirsi nel tessuto sociale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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