Esecuzione del giudicato e astreinte contro l’amministrazione scolastica inottemperante (TAR Campania n. 3098 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione inottemperante di provvedere nel termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’ente. La domanda di condanna alla penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va accolta quando l’amministrazione non alleghi elementi ostativi all’esecuzione; nei giudizi di pagamento di somme di denaro la misura non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento disposto in ottemperanza.

Il Fatto

Il lavoratore ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in proprio favore, di una somma mediante emissione di buono elettronico, oltre spese di giudizio. Formatosi il giudicato, il lavoratore ha proposto ricorso per l’esecuzione, deducendo l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo la fissazione di un termine, la nomina di un commissario e la condanna alla penalità di mora.

Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dedurre alcun elemento ostativo. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo nella sua funzione di giudice dell’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione del mancato adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. L’amministrazione, costituitasi formalmente, non ha fornito elementi idonei a contrastare la domanda, sicché il ricorso è fondato e va accolto.

Il primo ordine di conseguenze attiene all’obbligo di fare: il Tribunale ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La fissazione del termine assolve alla funzione tipica dell’ottemperanza, che è quella di assicurare l’effettività della tutela già accordata.

Il secondo profilo riguarda la garanzia dell’adempimento in caso di persistente inerzia. Il Collegio nomina commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni per il compimento degli atti esecutivi del giudicato e della pronuncia sulle spese.

Il terzo profilo concerne la penalità di mora. Il giudice richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente di fissare su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. Nei giudizi di pagamento di somme di denaro la misura decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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