Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno (TAR Marche n. 929 dell’11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo del tutto inutile una pronuncia di merito sulla legittimità del provvedimento impugnato. In particolare, il sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno oggetto del diniego o della revoca impugnata determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e possibilità di compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche il provvedimento con cui la Questura di Ancona aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciatogli nell’anno 2010 e del quale era stato richiesto l’aggiornamento nel 2023.
Con il ricorso veniva chiesto l’annullamento della revoca e degli atti presupposti, connessi e conseguenti. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio per contestare la fondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ravvisava la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza breve ex art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti.
Prima dell’udienza, il difensore del ricorrente depositava memoria alla quale allegava la documentazione comprovante l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno per il quale era intervenuta la revoca impugnata. In ragione di tale sopravvenienza, la difesa chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il TAR ha ritenuto che, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio, l’interesse alla decisione sul ricorso dovesse considerarsi venuto meno. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere risulta coerente con il principio per cui l’esito del processo deve riflettere l’avvenuto conseguimento dell’utilità richiesta, non residuando alcuna questione da risolvere nel merito.
Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della richiesta in tal senso avanzata dal ricorrente e della mancata opposizione della controparte, mentre l’istanza di liquidazione della parcella professionale è stata riservata a separato provvedimento. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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