Spese di lite del giudice ordinario: ottemperanza al TAR anche per crediti non strumentali all’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3982 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile anche con riferimento alle statuizioni di condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore antistatario, contenute in sentenze del giudice ordinario, purché siano passate in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997. Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di procedibilità dell’azione, il cui onere probatorio grava sul ricorrente. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, condanna l’Amministrazione a eseguire la pronuncia entro un termine perentorio, nominando sin da ora il commissario “ad acta” per il caso di ulteriore inerzia, senza necessità di un separato accertamento.
Il Fatto
Il difensore, quale antistatario, proponeva tre distinti ricorsi per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a numerose sentenze del Tribunale di Busto Arsizio e del Tribunale di Milano che lo avevano condannato al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del professionista. Le pronunce, tutte passate in giudicato per mancata impugnazione, erano state notificate all’Amministrazione in date comprese tra l’ottobre 2024 e il luglio 2025.
Il ricorrente evidenziava che, alla notifica dei titoli esecutivi, non era seguito alcun adempimento e che era anche inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Chiedeva pertanto la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alle sentenze e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario “ad acta”. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto preliminarmente la riunione dei ricorsi, ravvisando un’evidente connessione soggettiva e la sovrapponibilità delle vicende sostanziali. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: l’intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze del giudice ordinario, comprovato dalle attestazioni delle Cancellerie, e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, verificato sulla base delle date indicate negli atti di causa.
Quanto all’ammissibilità del rimedio, il Tribunale ha ritenuto che l’azione di ottemperanza sia esperibile anche per le statuizioni concernenti le sole spese di lite, trattandosi di obblighi di pagamento di somme di danaro scaturenti da provvedimenti giurisdizionali, senza che rilevi la circostanza che detti crediti non abbiano carattere strumentale rispetto all’esecuzione del giudicato sostanziale.
Nel merito, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il TAR ha accolto i ricorsi e ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alle sentenze nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora i commissari “ad acta” nelle persone dei Direttori generali delle Ragionerie Territoriali dello Stato di Varese e di Milano/Monza/Brianza, rispettivamente competenti per territorio, assegnando loro sessanta giorni per l’esecuzione decorrenti dalla richiesta della parte.
Il Tribunale ha precisato che i commissari potranno avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, e che, trattandosi di dipendenti pubblici già inseriti nell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso. Le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero soccombente, tenuto conto della serialità delle questioni e del limitato impegno difensivo, con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
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