Omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis invalida il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 12798 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non solo l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ma anche l’omessa considerazione delle controdeduzioni tempestivamente presentate dal privato, ancorché inviate agli indirizzi istituzionali dell’Amministrazione in assenza di specifiche modalità di riscontro. La c.d. sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non è invocabile con riferimento ai provvedimenti di natura discrezionale, quali il diniego di concessione della cittadinanza italiana, rispetto ai quali la valutazione delle deduzioni procedimentali avrebbe potuto condurre a un compiuto apprezzamento della situazione concreta del richiedente. Il provvedimento che fondi il rigetto esclusivamente sulla mera esistenza di un precedente penale, omettendo di considerare le circostanze riferite dall’interessato, è illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 7 agosto 2018 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 21 febbraio 2023, respingeva l’istanza in ragione della sussistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di furto aggravato di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., rilevando altresì che, a seguito del preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’interessato non aveva fatto pervenire alcuna osservazione. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso, lamentando l’illegittimità del provvedimento per omessa valutazione delle deduzioni ritualmente e tempestivamente presentate a riscontro del preavviso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, muovendo dall’esame del profilo di censura relativo alla lesione delle garanzie partecipative del ricorrente. Il Collegio ha rilevato come la circostanza indicata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato circa la mancata partecipazione al procedimento risultasse smentita dalle emergenze documentali: il ricorrente aveva infatti comprovato di aver riscontrato il preavviso di rigetto mediante il tempestivo invio delle proprie osservazioni in data 14 giugno 2022, indirizzate agli indirizzi istituzionali dell’Amministrazione. La difesa erariale non aveva contestato tale circostanza né la documentazione prodotta.

In assenza di specifiche modalità di riscontro imposte dall’Amministrazione, il Collegio ha ritenuto non rimproverabile la modalità di invio delle deduzioni procedimentali, richiamando la consolidata giurisprudenza per cui deve ritenersi integrata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sia in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi, sia in caso di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato.

Il TAR ha inoltre escluso l’operatività della “sanatoria processuale” di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, come modificato dal d.l. n. 76/2020, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la valutazione delle deduzioni procedimentali avrebbe potuto condurre a un apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti, quali l’integrazione raggiunta dal richiedente nel tessuto sociale e i fatti specifici oggetto della sentenza di applicazione della pena, senza arrestarsi alla mera esistenza di un singolo precedente penale ritenuto ex se ostativo.

In conclusione, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *