Rinnovazione della notifica al Ministero della Difesa per espulsione di allievo carabiniere (TAR Calabria n. 174 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo nei confronti di un Ministero deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, e non già a quello dell’Avvocatura dello Stato di Roma. La notifica eseguita a quest’ultimo indirizzo è affetta da un vizio di invalidità che non comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Il termine per la rinnovazione è perentorio e la prova del relativo adempimento deve essere depositata entro i successivi cinque giorni.
Il Fatto
Una partecipante al 144° Corso Formativo (2° ciclo) della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria impugnava il provvedimento del Comando Legione Allievi Carabinieri che ne disponeva l’espulsione e il proscioglimento dalla ferma quadriennale. La ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, che aveva efficacia dal 21 maggio 2026.
Il ricorso veniva notificato dal difensore all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato di Roma, mentre le Amministrazioni intimate (Ministero della Difesa e i suoi Comandi) non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel decidere sull’istanza cautelare, ha rilevato in via preliminare che la notifica del ricorso risultava invalida perché indirizzata alla sede centrale dell’Avvocatura dello Stato, anziché a quella distrettuale competente per il giudizio.
La sezione ha richiamato la disciplina dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., applicabile nel testo vigente successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Tale norma consente al giudice, qualora la notifica sia affetta da un vizio di invalidità, di ordinarne la rinnovazione, evitando così che l’error in procedendo si traduca in una decadenza per la parte ricorrente.
Il Collegio ha pertanto ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso all’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it), entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con onere di deposito della prova dell’avvenuto adempimento nei successivi cinque giorni. Il Tribunale ha infine fissato la camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio al 7 ottobre 2026, senza pronunciarsi nel merito dell’istanza cautelare.
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Nota della Redazione
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