Verificazione tecnica sull’indennità di compensazione ambientale per attività di cava (TAR Marche n. 792 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di compensazione ambientale per attività di cava, la cui misura è determinata secondo i criteri di cui all’art. 6, comma 4-ter, della L.r. n. 71/1997, il giudice amministrativo, a fronte di una contestazione sul quantum debeatur che involge profitti di elevato contenuto tecnico, può disporre una verificazione ex art. 66 del c.p.a., affidandone l’incarico a un organismo tecnico qualificato, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. L’accertamento tecnico è circoscritto alla sola valutazione della congruità dei valori unitari proposti dalle parti, restando estranea ogni questione giuridica relativa all’eventuale integrazione postuma della motivazione del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una cava, ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Macerata ha concluso positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per il progetto di delocalizzazione e ampliamento della cava. Oggetto del contendere è la misura dell’indennità di compensazione ambientale, quantificata dall’amministrazione in €/ha 25.000, mentre la ricorrente ritiene congruo un valore di €/ha 14.709,67. Sono stati impugnati anche la determinazione comunale di approvazione della bozza di convenzione e il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che le censure di carattere formale sollevate dalla ricorrente potrebbero, se fondate, determinare solo un rinvio all’amministrazione per integrare la motivazione originariamente mancante. Tale esito, tuttavia, non garantirebbe l’effettività della tutela giurisdizionale, atteso che l’amministrazione insiste nel ritenere congrua la cifra unitaria di €/ha 25.000. Il Tribunale ritiene quindi opportuno trattare direttamente nel merito la questione del quantum debeatur, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente.

Poiché la questione presenta un elevato contenuto tecnico, il Collegio dispone una verificazione ex art. 66 del c.p.a., affidando l’incarico al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, con facoltà di delega. Il verificatore è chiamato a rispondere a un quesito specifico: verificare quale dei due valori unitari in contestazione risulti congruo in base ai criteri quantificativi di cui all’art. 6, comma 4-ter, della L.r. 71/1997, ovvero indicare il valore ritenuto più coerente con il dettato normativo.

Il Collegio precisa che la verificazione è limitata a valutazioni esclusivamente tecniche, senza entrare nel merito della questione giuridica riguardante la contestata integrazione postuma della motivazione. L’incarico è disciplinato da un articolato scadenzario processuale: il verificatore dovrà far pervenire alle parti uno schema della relazione entro 60 giorni, ricevere eventuali osservazioni entro 15 giorni e depositare la relazione finale entro 20 giorni dal ricevimento dell’ultima osservazione tempestiva.

La prosecuzione del giudizio è fissata alla pubblica udienza del 26/5/2027, riservata ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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