I manufatti di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici rientrano nell’edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 (TAR Marche n. 793 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, anche diverse dalle tende, purché costituite da manufatti facilmente rimovibili e privi di opere murarie o strutture stabilmente ancorate al suolo, rientrano nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, senza che rilevi la loro permanenza oltre la stagione estiva. Non integra abuso edilizio la vetrata scorrevole amovibile collocata sulla linea di proiezione del perimetro di una struttura regolarmente autorizzata che non determina ampliamento di superficie o volumetria e non crea uno spazio stabilmente chiuso. Tale intervento è altresì esente dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.17 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 e dal nulla osta dell’Ente Parco, se ricade in zona a basso grado di tutela, come le Zone PS del Piano del Parco. I profili edilizio e demaniale sono autonomi e non interferiscono tra loro.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima nel Comune di Numana, gestiva un chiosco bar con struttura autorizzata, delimitata su tre lati da volumi legittimi e sul quarto lato, originariamente aperto, da una vetrata scorrevole installata nel 2007 in forza di D.I.A. a carattere stagionale. A seguito di un controllo della Guardia di Finanza che ne accertava la permanenza anche nei mesi invernali, il Comune contestava la perdita del carattere stagionale e, richiamata la carenza di autorizzazione paesaggistica e di nulla osta dell’Ente Parco del Conero, emanava l’ordinanza di demolizione della tamponatura laterale, avversata dalla società con ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la questione dirimente non riguarda la legittimità originaria del manufatto, ma la sua natura. Nel caso concreto emerge una peculiarità decisiva: la vetrata scorrevole è collocata sulla linea di proiezione del perimetro della struttura autorizzata, sull’unico lato rimasto aperto, senza che l’ingombro planimetrico del complesso risulti ampliato rispetto a quanto assentito.
Rilevata l’evoluzione normativa dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 — che ha ricondotto all’edilizia libera anche manufatti diversi dalle tende, purché facilmente rimovibili e senza creazione di spazi stabilmente chiusi — il Collegio ritiene l’intervento riconducibile alla disciplina della edilizia libera. La circostanza che l’opera fosse originariamente autorizzata come stagionale non ne esclude la natura di struttura rimovibile, caratteristica che non viene meno con la mancata rimozione al termine della stagione estiva.
Sul versante paesaggistico, l’intervento rientra nell’esenzione di cui al punto A.17 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, riferita alle installazioni esterne a corredo di attività commerciali e turistico-ricettive, costituite da paratie frangivento e strutture leggere prive di parti in muratura. L’impatto paesaggistico è determinato dalla struttura nel suo complesso, già autorizzata, e non dalla vetrata che si integra nel perimetro dello chalet. Analogamente, per il Piano del Parco del Conero, l’opera ricade in Zona PS, a più basso grado di tutela, disciplinata con rinvio alla normativa statale.
Quanto ai profili demaniali, il Collegio precisa che la sanzione per la violazione dell’art. 24 d.P.R. n. 328/1952 è autonoma rispetto alla valutazione edilizia, che resta affidata alla giurisdizione amministrativa. Né il comportamento di altri operatori, che hanno rimosso i manufatti, né l’interpretazione letterale della concessione seguita dal Comune nei chiarimenti alla Guardia di Finanza rilevano ai fini della legittimità dell’ordinanza impugnata, che va valutata in base allo stato dei luoghi e alla natura dell’intervento contestato. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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