Cautelare per revoca nulla osta: non basta l’automatismo (TAR Marche n. 137 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere disposta in forza di un mero automatismo normativo, basato esclusivamente sul decorso dei termini previsti dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, senza che l’Amministrazione abbia riscontrato ulteriori motivi ostativi di carattere sostanziale. La natura obiettivamente complessa della disciplina e la scarsa chiarezza delle istruzioni applicative, unitamente alla manifesta intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno, integrano i presupposti per la concessione della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., con rilascio di permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito.
Il Fatto
Una lavoratrice straniera impugnava il decreto ministeriale di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, comunicato in data 20 agosto 2025. Successivamente, con motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione al provvedimento di riesame adottato dalla Prefettura di Macerata, che aveva confermato la revoca. L’Amministrazione resisteva in giudizio, costituendosi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, evidenziando come la revoca fosse dipesa esclusivamente dal decorso dei termini legali senza conferma della pratica da parte del datore di lavoro, e non da accertati motivi ostativi sostanziali.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Marche ha rilevato come la revoca del nulla osta fosse stata disposta dall’Amministrazione in ragione di un automatismo normativo: il semplice decorso dei termini di cui all’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, senza la conferma del datore di lavoro, aveva determinato l’adozione del provvedimento, senza che fossero emersi ulteriori profili ostativi.
Il Collegio ha richiamato la propria precedente ordinanza n. 264/2025, evidenziando come la novità e la complessità della normativa, unitamente alla scarsa chiarezza delle istruzioni rivolte al pubblico sull’applicazione dei termini, costituiscano elementi idonei a giustificare la concessione della tutela cautelare.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno, quale elemento sintomatico dell’assenza di profili di rischio sostanziale connessi all’accoglimento dell’istanza cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata accolta, disponendo il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito e compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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