Ottemperanza per il pagamento della carta docente: il giudicato va eseguito dall’Amministrazione (TAR Marche n. 764 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza passata in giudicato, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo giudiziale. La mancata opposizione di alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, unitamente alla costituzione solo formale della parte pubblica, determina l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza. La nomina del commissario ad acta, sin d’ora disposta per il caso di inutile decorso del termine assegnato, non osta al rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., qualora non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza presuppone che l’inadempimento dell’Amministrazione non sia controverso al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza pubblicata nel 2024, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le sue articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme ivi indicate per gli anni scolastici di riferimento. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato. Lamentando la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 quale requisito per l’azionabilità del rimedio.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. In considerazione dei presupposti di legge e del decorso del termine, la Pubblica Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che avrebbe assunto le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore, con l’obbligo di provvedere entro i successivi centoventi giorni.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Dette spese sono state distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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