Notifica all’Avvocatura errata: rinnovazione e sanatoria retroattiva (TAR Campania n. 1052 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la notificazione del ricorso alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. La notifica eseguita presso l’Avvocatura di un distretto diverso è nulla e non è sanabile per raggiungimento dello scopo, poiché la sanatoria per costituzione in giudizio della parte intimata presuppone che questa si sia effettivamente costituita. In caso di nullità della notifica il giudice deve ordinarne la rinnovazione, assegnando un termine perentorio; il rispetto del termine determina la sanatoria retroattiva del vizio, senza necessità di valutare la scusabilità dell’errore.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive in suo favore. Il titolo era passato in giudicato.

Dapprima il ricorrente ha proposto il ricorso davanti al TAR Campania, sede di Napoli, che con ordinanza ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, indicando quale giudice competente il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, nel cui distretto ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza azionata. Riassunto il giudizio davanti a questa Sezione, il ricorrente ha notificato il ricorso al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la notifica è stata eseguita presso un ufficio dell’Avvocatura diverso da quello competente. L’art. 11 del r.d. n. 1611/1933 impone che gli atti introduttivi dei giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative siano notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.

Il coordinamento con l’art. 41, comma 3, cod. proc. amm. conferma la regola: la notificazione dei ricorsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato segue le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse. Poiché la causa pende davanti alla sezione staccata di Salerno, la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.

Il Collegio esclude la sanatoria per raggiungimento dello scopo. La notifica nulla può essere sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, solo dalla costituzione in giudizio della parte intimata. Il Ministero non si è costituito. Ammettere una sanatoria diversa significherebbe consentire una indiscriminata disapplicazione dei procedimenti notificatori, con rischio di incertezza sulla legale conoscenza degli atti e violazione dell’art. 24 Cost. (richiamato Cons. Stato, Sez. VII, n. 10111/2022).

Il Collegio richiama poi la Corte cost. n. 148 del 2021, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. Da quella pronuncia discende l’obbligo per il giudice, in caso di nullità della notifica, di ordinarne sempre la rinnovazione e di assegnare un nuovo termine, senza giudicare sulla scusabilità dell’errore; il rispetto del termine sana in via retroattiva il vizio (richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 2442/2022).

Il Tribunale assegna quindi al ricorrente il termine perentorio di trenta giorni per rinnovare la notifica al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e l’ulteriore termine di quindici giorni per depositare telematicamente la prova dell’adempimento. Ogni questione ulteriore è rinviata al prosieguo, con fissazione dell’udienza camerale di verifica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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