Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: obbligo di esecuzione della PA e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 778 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato che abbia accertato il diritto del privato, non potendo opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa in assenza di un valido motivo di inadempimento. Il giudice amministrativo, accolta l’azione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deve assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e, per il caso di perdurante inerzia, può nominare sin d’ora un commissario ad acta, anche quando l’esecuzione comporti atti di natura finanziaria, risultando tale nomina satisfattiva dell’interesse del creditore e idonea a superare ogni possibile inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme per gli anni scolastici di riferimento.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la creditrice proponeva ricorso per l’ottemperanza al TAR, lamentando l’inerzia e chiedendo la declaratoria dell’obbligo di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’indennizzo per il ritardo. Il Ministero si costituiva con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, condizione necessaria per l’azione di ottemperanza. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando come l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non avesse opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa creditoria.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza e ha condannato l’Amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, e precisando che l’obbligo riguarda le somme eventualmente non ancora corrisposte.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore della direzione generale competente, stabilendo che questi assumerà le funzioni solo su istanza della creditrice e provvederà entro i successivi 120 giorni, con ogni potere necessario all’assolvimento dell’incarico, incluse le variazioni di bilancio.
La domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece rigettata, ritenendo la nomina del commissario idonea a fungere da sufficiente stimolo all’adempimento, non sussistendo particolari ragioni per dubitare della sollecita esecuzione. Infine, l’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
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Nota della Redazione
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